Art. 13.
        Norme di indirizzo per le ragioni a statuto ordinario
                   e per le autonomie territoriali
1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  12, ferme restando le intese
intervenute negli accordi di  comparto,  costituiscono  le  linee  di
indirizzo  per  le  regioni  a  statuto  ordinario e per le autonomie
territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse
con il loro particolare ordinamento.