Art. 2.
                       Formazione del personale
1.  Per  il  migliore assolvimento delle finalita' istituzionali, per
far  fronte  a  processi  di  riordinamento  e  di   ristrutturazione
organizzativa  ed  al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento
professionale  derivanti  dagli  accordi  sindacali  di  comparto  le
amministrazioni  promuovono  forme  permanenti  di  intervento per la
formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la  riqualificazione,
la  riconversione  e la specializzazione del personale, garantendo in
ogni caso le pari opportunita'.
2. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato
tecnico-scientifico, da  nominarsi  con  provvedimento  dello  stesso
Ministro  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  emana  direttive  sulla  base  delle   quali   le
amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con
la  Scuola  superiore  della   pubblica   amministrazione,   con   le
universita',  con  enti  pubblici di ricerca e con centri o scuole di
formazione  specializzati,  le  attivita'  dirette  a  migliorare  ed
aggiornare  la preparazione professionale dei dipendenti, formulando,
prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto  o
di   categoria  aderenti  alle  confederazioni  sindacali  firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, il programma  dei  corsi.
Detti  programmi  devono essere finalizzati anche alla valorizzazione
delle professionalita' emergenti per i connessi riflessi sui  profili
professionali,   specie  per  quanto  attiene  all'informatica,  alle
relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.
3.  Le  direttive  di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo
per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in
relazione  alle  specifiche  esigenze  operative connesse con il loro
particolare ordinamento.
4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti
di  piu'  amministrazioni,  le  quali  provvederanno  a  definire  il
concorso  alle  relative  spese in misura proporzionale ai rispettivi
dipendenti partecipanti al corso, con le modalita' che seguono:
a)  la  partecipazione  a  ciascun corso e' comunque subordinata alla
valutazione delle esigenze di servizio  dei  vari  uffici,  anche  in
relazione  alle  innovazioni  tecnico-amministrative  introdotte o da
introdurre nell'amministrazione;
b)  a  parita'  di  condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i
corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la
stessa materia.
5.  Il  personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4,
e' tenuto a partecipare ai corsi  di  aggiornamento,  qualificazione,
riqualificazione,     riconversione     e     specializzazione    cui
l'amministrazione lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti  gli
effetti;  i  relativi  oneri  sono  a carico delle amministrazioni di
appartenenza. Qualora i corsi  si  svolgano  fuori  sede,  competono,
riccorrendone  i  presupposti,  il  trattamento  di  missione  ed  il
rimborso delle spese di viaggio.
6.  Le  attivita' di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione,
riconversione e specializzazione  si  concludono  con  l'accertamento
dell'avvenuto  conseguimento  di un significativo accrescimento della
professionalita' del  singolo  dipendente  e  costituiranno  ad  ogni
effetto  titolo  di  servizio  da  valutare  secondo  le  norme degli
ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
7. In sede di contrattazione di comparto o decentrata potranno essere
definite,  ove  necessario,  ulteriori  modalita'   applicative   e/o
particolari  per  la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al
presente  articolo  ed  ulteriori  discipline  per  rispondere   alle
esigenze specifiche dei singoli comparti.