Art. 3.
                         Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di  centocinquanta  ore
annue individuali.
2.  I  permessi  di  cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di
corsi finalizzati al conseguimento  di  titoli  di  studio  in  corsi
universitari,  postuniversitari,  di  scuole  di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali,  pareggiate  o
legalmente  riconosciute,  o comunque abilitate al rilascio di titoli
di   studio   legali   o   attestati    professionali    riconosciuti
dall'ordinamento pubblico.
3.  Nella  concessione  dei  permessi  di  cui  ai  commi 1 e 2 vanno
osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunita', le  seguenti
modalita':
a)  i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno
solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di  cui  al
comma  1,  non  dovranno  superare  il tre per cento del totale delle
unita' in  servizio  all'inizio  di  ogni  anno,  con  arrotondamento
all'unita' superiore;
b)  a  parita'  di condizioni sono ammessi a frequentare le attivita'
didattiche i dipendenti che non abbiano mai  usufruito  dei  permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c)  il  permesso  per  il  conseguimento  dei  titoli  di studio o di
attestati professionali di cui al comma 2 puo' essere concesso  anche
in   aggiunta   a   quello  necessario  per  le  attivita'  formative
programmate dall'amministrazione.
4.  Il  personale  interessato  ai  corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha
diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze  di  servizio,  a
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5.   Il   conseguimento   di  un  significativo  accrescimento  della
professionalita' del singolo dipendente, documentato  dal  titolo  di
studio o da attestati professionali conseguiti, costituira' titolo di
servizio  da  valutare  secondo  le  norme  degli  ordinamenti  delle
amministrazioni di appartenenza.
6. Il personale interessato alle attivita' didattiche di cui al comma
2  e'  tenuto  a  presentare  alla  propria  amministrazione   idonea
certificazione  in  ordine  alla  iscrizione  ed  alla frequenza alle
scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In  mancanza
delle  predette  certificazioni,  i  permessi gia' utilizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali.
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere
definite,  ove  necessario,  ulteriori  modalita'   applicative   e/o
particolari  per  la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al
presente  articolo  ed  ulteriori  discipline  per  rispondere   alle
esigenze specifiche dei singoli comparti.