Art. 4.
                          Congedo ordinario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti
disposizioni, il congedo ordinario e'  stabilito  per  ciascuno  anno
solare  in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario
settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque
giorni  lavorativi  fermo  restando  quanto  previsto  dalla legge 23
dicembre  1977,  n.  937,  e  successive  modificazioni.  Il  congedo
ordinario  durante  l'anno  di  assunzione  compete in proporzione al
servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno
di  cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in
tale anno.
2.  Il  congedo  ordinario  deve  essere  fruito,  su  richiesta  del
dipendente   e   previa   autorizzazione   del   capo   dell'ufficio,
compatibilmente  alle  esigenze  di  servizio,  irrinuciabilmente nel
corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non
inferiore a quindici giorni.
3.  Qualora  il  godimento  del  congedo  ordinario  sia  rinviato  o
interrotto per  eccezionali  e  motivate  esigenze  di  servizio,  il
dipendente  ha  diritto  di fruirlo entro il primo semestre dell'anno
successivo.
4.  La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel
secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano  motivi  non
riferibili  alla  volonta' del dipendendente ma imputabili a cause di
forza maggiore che non abbiano consentito il  godimento  delle  ferie
nei termini indicati nei commi 2 e 3.
5.  Il  diritto  al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di
assenza per infermita', anche se tale assenza si  sia  protratta  per
l'intero  anno  solare.  In  quest'ultima  ipotesi  l'indicazione del
periodo durante il quale e' possibile godere  del  congedo  ordinario
spetta    all'amministrazione   in   relazione   alle   esigenze   di
organizzazione del servizio.
6.  Le  infermita' insorte durante la fruizione del congedo ordinario
ne interrompono il godimento nei casi di ricovero  ospedaliero  o  di
malattie  ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che
l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.
7.  Al  dipendente  in  congedo ordinario richiamato in servizio, per
eccezionali e motivate  esigenze,  competono,  previa  esibizione  di
idonea  documentazione,  il rimborso delle spese personali di viaggio
sostenute e l'indennita' di missione per la durata del viaggio.
8.  La  ricorrenza  del  Santo  Patrono,  se  ricadente  in  giornata
lavorativa, e' considerata come congedo ordinario oltre il limite  di
cui al comma 1.
9. Relativamente al comparto scuola di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,  n.  68,  le  modalita'  di
fruizione   del   congedo  ordinario  saranno  definite  in  sede  di
contrattazione di comparto, tenendo conto  delle  peculiari  esigenze
organizzative di tale comparto.
 
          Note all'art. 4:
          -Si  trascrive il testo degli articoli 1 e 2 della legge n.
          937/1987 (Attribuzione di giornate di riposo ai  dipendenti
          delle pubbliche amministrazioni):
          "Art.  1. - Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche
          amministrazioni centrali e locali,  anche  con  ordinamento
          autonomo,   esclusi   gli  enti  pubblici  economici,  sono
          attribuite, in aggiunta  ai  periodi  di  congedo  previsti
          dalle  norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
          fruire nel corso dell'anno solare come segue:
          a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
          b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo
          conto delle esigenze dei servizi.
          Le  due  giornate  di  cui al punto a) del precedente comma
          seguono la disciplina del congedo ordinario.
          Le  quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non
          fruite nell'anno solare, per fatto  derivante  da  motivate
          esigenze  inerenti  alla  organizzazione  dei servizi, sono
          forfettariamente  compensate  in  ragione  di  lire   8.500
          giornaliere lorde.
          Art.  2.  - Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono
          attribuite  dal  funzionario   che,   secondo   i   vigenti
          ordinamenti,   e'   responsabile   dell'ufficio,   reparto,
          servizio  o  istituto  da  cui  il  personale  direttamente
          dipende.
          Il  funzionario responsabile di cui al precedente comma che
          per esigenze strettamente connesse alla  funzionalita'  dei
          servizi  (lavorazioni  a  turno,  a  ciclo continuo o altre
          necessita' dipendenti dalla organizzazione del lavoro)  non
          abbia  potuto  attribuire  nel  corso  dell'anno  solare le
          giornate di cui al punto b) del primo  comma  dell'art.  1,
          dovra'  darne  motivata comunicazione al competente ufficio
          per la liquidazione del relativo compenso  forfettario  che
          dovra' essere effettuata entro il 31 gennaio.
          L'indebita   attribuzione   e   liquidazione  del  compenso
          forfettario comporta diretta responsabilita' personale  dei
          funzionari che l'hanno disposta".
          -   L'art.  8  del  D.P.R.  n.  68/1986  (Determinazione  e
          composizione dei comparti di contrattazione collettiva,  di
          cui  all'art.  5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo 1983, n. 93) e' cosi' formulato:
          "Art.  8  (Comparto  del  personale  della scuola). - 1. Il
          comparto di contrattazione collettiva del  personale  della
          scuola comprende:
          il   personale   ispettivo  tecnico-periferico,  direttivo,
          docente, educativo e  non  docente  delle  scuole  materne,
          elementari,  secondarie  ed  artistiche,  delle istituzioni
          educative e delle scuole speciali dello Stato;
          il  personale  direttivo dei conservatori di musica e delle
          Accademie nazionali di  arte  drammatica  e  di  danza;  il
          personale  docente e non docente delle predette istituzioni
          e delle accademie di belle arti, con esclusione  di  quello
          appartenente  alla  carriera  direttiva amministrativa; gli
          assistenti   delle   Accademie   di   belle    arti:    gli
          accompagnatori  al pianoforte dei conservatori di musica ed
          i  pianisti  accompagnatori  dell'Accademia  nazionale   di
          danza;
          il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro
          tipo di scuole statale, esclusa l'universita'.
          2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
          dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o dal Ministro
          per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
          dal Ministro del tesoro;
          dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
          dal Ministro della pubblica istruzione.
          3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ove non sia
          nominato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,   puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti  la  delegazione  di  parte   pubblica   possono
          delegare   Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle  norme
          vigenti.
          4. La delegazione sindacale e' composta dei rappresentanti:
          delle   organizzazioni  sindacali  nazionali  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  nel  comparto  di   cui   al
          presente articolo;
          delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
          su base nazionale".