Art. 5.
                       Trattamento di missione
1.  A  decorrere  dal  1›  gennaio 1989, per incarichi di missione di
durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso  della
spesa  documentata,  mediante  fattura  o  ricevuta  fiscale,  per il
pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno  o  due
pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e
di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di  durata
non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
2.  Oltre  a  quanto  previsto dal comma 1 compete un importo pari al
trenta per cento delle vigenti misure  delle  indennita'  orarie  e/o
giornaliere.  Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di
trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
3.  Per  incarichi  di  durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di
trasferta continua a corrispondersi secondo misure  e  moodalita'  in
atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.
4.  Nei  casi  di  missione  continuativa nella medesima localita' di
durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso  della
spesa  per  il  pernottamento  in residenza turistica-alberghiera, di
categoria corrispondente a quella ammessa per  l'albergo,  sempreche'
risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima localite'.
5.  I  limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati
annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 1990, in relazione ad aumenti
intervenuti  nel  costo  della  vita  in  base agli indici ISTAT, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro  per  la
funzione pubblica.
6.  Il  personale  delle  diverse  qualifiche, inviato in missione al
seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata  o
facente  parte  di  delegazione  ufficiale dell'amministrazione, puo'
essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi
e  delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado
piu' elevato.
7.  Per  prestazioni  rese  da particolari categorie di dipendenti in
particolarissime dituazioni operative di  lavoro,  negli  accordi  di
comparto  potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui
ai commi  1  e  2,  condizioni  diverse  per  la  corresponsione  del
trattamento di missione.
8.  Al  personale  inviato  in missione fuori sede le amministrazioni
devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una  somma  pari  al
settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la
missione.
9.  Sono  fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto,
le norme previste negli ordinamenti  degli  enti  ed  amministrazioni
rientranti  nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n.
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