Art. 6.
                        Copertura assicurativa
1.  Per il tempo strattamente necessario alle prestazioni di servizio
rese  dal  personale  con  l'uso  del  mezzo  di  trasporto  proprio,
autorizzato  nel  rispetto  della vigente normativa, negli accordi di
comparto saranno previste norme relative alla copertura  assicurativa
per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.