Art. 7. Indennita' integrativa speciale nella 13a mensilita' 1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennita' integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilita', e' incrementata di un importo lorodo pari a L. 48.400. 2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 e' proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilita' non competa in misura intera.