Art. 7.
         Indennita' integrativa speciale nella 13a mensilita'
1.  A  decorrere  dall'anno  1990  l'indennita'  integrativa speciale
mensile corrisposta  al  personale  in  servizio,  in  aggiunta  alla
tredicesima  mensilita',  e' incrementata di un importo lorodo pari a
L. 48.400.
2.   Il   beneficio   derivante  dall'applicazione  del  comma  1  e'
proporzionalmente ridotto nei casi in cui la  tredicesima  mensilita'
non competa in misura intera.