(Allegato A)
                             ALLEGATO A 
            CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO 
                       DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
                     C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. 
Le Confederazioni CGIL, CISL, UIL, nella convinzione che  l'esercizio
del diritto di  sciopero  deve  garantire  il  massimo  consenso  dei
lavoratori e degli utenti, attenuando per quanto possibile  i  disagi
alla collettivita' ed in coerenza con i principi che hanno  ispirtato
le    Confederazioni    stesse     nella     stipula     dell'accordo
intercompartimentale, assumono, in allegato  all'accordo  stesso,  il
presente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero nell'ambito dell'impiego pubblico ai sensi della legge n. 93
del 1983. 
Esso costituisce disciplina generale per tutti i comparti della  P.A.
ed e'  integrato  dai  codici  di  autoregolamentazione  dei  singoli
comparti. 
Nella convinzione  che  l'esercizio  del  diritto  di  sciopero  deve
garantire  il  massimo  consenso  dei  lavoratori  e   degli   utenti
attenuando per quanto  possibile  i  disagi  alla  collettivita',  le
Confederazioni CGIL - CISL - UIL ritengono tale codice coerente  agli
obiettivi indicati nell'accordo intercomartimentale. 
Il pesente codice riguarda il complesso di azioni sindacali  relative
agli  accordi  intercompartimentale  collegate  alle   politiche   di
riforma, rivendicative  e  contrattuali  per  l'insieme  del  settore
pubblico, e non si applica - oltre che nei casi  in  cui  fossero  in
gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali,  della
democrazia e della pace - nelle vertenze di  carattere  generale  che
interessano le generalita' del mondo del lavoro. 
La titolarita' a dichiarare, sospendere e revocare  gli  scioperi  e'
riservata,  per  le  materie  di  cui  al  comma   precedente,   alle
Confederazioni nazionali CGIL, CISL, UIL, e per problemi  riguardanti
i relativi ambiti territoriali, alle rispettive strutture regionali e
locali. 
Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o   in   corso   di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso  di  avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' e di calamita' naturali. 
Il primo sciopero non puo' superare la durata di  un'intera  giornata
di lavoro, quelli successivi al primo  per  la  stessa  vertenza  non
possono superare le due giornate di lavoro in unica soluzione. 
L'effettuazione di ogni forma di lotta avra' riguardo alla  sicurezza
degli utenti, dei lavoratori e degli impianti. 
Si rinvia ai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti  per
quanto attiene: 
- i periodi di esclusione degli scioperi; 
- l'individuazione  dei  gradi  di  essenzialita'  dei  servizi  e  i
relativi termini di preavviso; 
- le modalita' di svolgimento al fine  di  garantire  la  continuita'
delle prestazioni indispensabili. 
Ogni comportamento  difforme  costituisce  violazione  ai  rispettivi
statuti di organizzazione ed e', come tale,  soggetto  alle  relative
sanzioni.