ALLEGATO B CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO C.I.D.A. La C.I.D.A., premesso che un codice di autoregolamentazione ha valore nel contesto di un protocollo teso a migliorare le relazioni tra le parti agenti, che si impegnano reciprocamente, al fine di garantire, nel rispetto dei diritti costituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, prevedendo una disciplina procedurale per ogni genere di vertenza, ritiene che nel settore pubblico un siffatto protocollo debba contenere sia impegni delle organizzazioni sindacali e sia impegni della parte pubblica, nonche' norme pattizie e clausole di garanzia. Pertanto, poiche' al momento, la parte pubblica non ha fatto conoscere i suoi impegni, per cui non e' possibile la compilazione di un protocollo per la regolamentazione dello sciopero in modo uniforme per i vari comparti della Pubblica Amministrazione, per ognuno dei quali, occorrera' stilare un protocollo particolare, si indicano i principi ispiratori cui la C.I.D.A. fara' riferimento nel pubblico impiego nei singoli protocolli settoriali e in protocollo generale che li comprendera' tutti: 1 - Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravita' o calamita' naturale tale da richiedere l'impegno civico di tutti i cittadini. 2 - La titolarita' a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero e' riservata alle strutture nazionali di categoria, d'intesa con la Federazione, per gli scioperi nazionali; alle strutture regionali di categoria, d'intesa con le strutture regionali o nazionali della Federazione, per gli scioperi regionali; alle strutture provinciali di categoria, d'intesa con le strutture provinciali o nazionali della Federazione, per gli scioperi provinciali. Per gli scioperi aziendali le decisioni vanno prese dalle Associazioni sindacali esistenti nell'azienda, sentite le strutture federali. 3 - Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare le 24 ore. Quelli successivi saranno definiti comparto per comparto. I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di 15 giorni. 4 - Gli scioperi, di durata inferiore alla giornata, interessanti una singola categoria, si svolgono in un periodo di ore continuative, per contenere al massimo i disagi dell'utenza. 5 - Nella fase di rottura delle trattative o nel periodo di preavviso, il Sindacato e' disponibile a iniziative di mediazione del Governo e degli altri organi pubblici. 6 - L'attuazione di ogni forma di lotta avra' riguardo della sicurezza dell'utente, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. 7 - L'adozione di tali regole di riferisce al complesso delle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre il Sindacato si riserva la piu' ampia liberta' di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace. 8 - I presenti principi, con ulteriori specificazioni tecniche elaborate dalle singole categorie, saranno, come detto, informatori del codice di autoregolamentazione che sara' adottato nei singoli comparti. Resta inteso che la presente ipotesi si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro di cui agli accordi intercompartimentali previsti dalla legge n. 93/83 e non e' da intendersi estensibile ad altri settori (pubblici o privati) non coinvolti nell'attuale trattiva.