(Allegato B)
                             ALLEGATO B 
            CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO 
                       DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
                               C.I.D.A. 
La C.I.D.A., premesso che un codice di autoregolamentazione ha valore
nel contesto di un protocollo teso a migliorare le relazioni  tra  le
parti agenti, che si impegnano reciprocamente, al fine di  garantire,
nel rispetto dei diritti costituzionali, a migliorare l'efficienza  e
l'efficacia dei servizi, prevedendo una  disciplina  procedurale  per
ogni genere di vertenza, ritiene che nel settore pubblico un siffatto
protocollo debba contenere sia impegni delle organizzazioni sindacali
e sia impegni della parte pubblica, nonche' norme pattizie e clausole
di garanzia. 
Pertanto,  poiche'  al  momento,  la  parte  pubblica  non  ha  fatto
conoscere i suoi impegni, per cui non e' possibile la compilazione di
un protocollo per la regolamentazione dello sciopero in modo uniforme
per i vari comparti della Pubblica Amministrazione,  per  ognuno  dei
quali, occorrera' stilare un protocollo particolare,  si  indicano  i
principi ispiratori cui la C.I.D.A. fara'  riferimento  nel  pubblico
impiego nei singoli protocolli settoriali e  in  protocollo  generale
che li comprendera' tutti: 
1 - Gli scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o  in  corso  di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso  di  avvenimenti
eccezionali e di particolare gravita' o calamita'  naturale  tale  da
richiedere l'impegno civico di tutti i cittadini. 
2 - La titolarita' a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero e'
riservata alle strutture nazionali  di  categoria,  d'intesa  con  la
Federazione, per gli scioperi nazionali; alle strutture regionali  di
categoria, d'intesa con le  strutture  regionali  o  nazionali  della
Federazione, per gli scioperi regionali; alle  strutture  provinciali
di categoria, d'intesa con le strutture provinciali o nazionali della
Federazione, per gli scioperi provinciali. Per gli scioperi aziendali
le decisioni  vanno  prese  dalle  Associazioni  sindacali  esistenti
nell'azienda, sentite le strutture federali. 
3 - Il primo sciopero, per  qualsiasi  tipo  di  vertenza,  non  puo'
superare le 24 ore. Quelli successivi saranno definiti  comparto  per
comparto. I preavvisi relativi  sono  fissati  in  un  minimo  di  15
giorni. 
4 - Gli scioperi, di durata inferiore alla giornata, interessanti una
singola categoria, si svolgono in un periodo di ore continuative, per
contenere al massimo i disagi dell'utenza. 
5 -  Nella  fase  di  rottura  delle  trattative  o  nel  periodo  di
preavviso, il Sindacato e' disponibile a iniziative di mediazione del
Governo e degli altri organi pubblici. 
6 -  L'attuazione  di  ogni  forma  di  lotta  avra'  riguardo  della
sicurezza dell'utente, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. 
7 - L'adozione di tali regole di riferisce al complesso delle  azioni
sindacali  collegate  alle  politiche  di  riforma,  rivendicative  e
contrattuali, mentre il Sindacato si riserva la piu'  ampia  liberta'
di iniziativa quando fossero in gioco  i  valori  fondamentali  delle
liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace. 
8 -  I  presenti  principi,  con  ulteriori  specificazioni  tecniche
elaborate dalle singole categorie, saranno, come  detto,  informatori
del codice di autoregolamentazione che  sara'  adottato  nei  singoli
comparti. 
Resta inteso che la presente ipotesi si riferisce  esclusivamente  ai
rapporti di lavoro di cui agli accordi intercompartimentali  previsti
dalla legge n. 93/83 e non e'  da  intendersi  estensibile  ad  altri
settori (pubblici o privati) non coinvolti nell'attuale trattiva.