(Allegato D)
                             ALLEGATO D 
            CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO 
                       DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
                              C.I.S.A.L. 
                            LA C.I.S.A.L. 
                               premesso 
che  ha  partecipato,  come  agente   contrattuale   primario,   alle
trattative sia a livello tecnico  che  politico  con  la  delegazione
della Pubblica Amministrazione per la stipula degli accordi sindacali
intercompartimentali previsti dall'art. 12  della  Legge  Quadro  sul
Pubblico Impiego n. 93 del 29 marzo 1983 da valere per i periodi  dal
1985 al 1987 e dal 1988 al 1990; 
                              preso atto 
di quanto emerso negli incontri di trattativa di cui  sopra  circa  i
rapporti tra le parti stipulanti l'accordo e circa l'opportunita'  di
formulare ora un codice di autodisciplina del diritto di sciopero; 
                              si impegna 
con  manifestazione  autonoma  di  volonta'  perche'  il  diritto  di
sciopero nel settore del pubblico impiego  regolato  dalla  Legge  n.
93/83 venga esercitato nel rispetto dei principi e delle modalita' di
seguito indicate: 
1) la titolarita' del diritto di proclamare,  sospendere  o  revocare
azioni di sciopero per  l'intero  settore  del  Pubblico  Impiego  e'
riservata alla Segreteria Generale della C.I.S.A.L.; 
2) la titolarita' del diritto di proclamare,  sospendere  o  revocare
azioni di sciopero  nei  comparti  e'  riservata:  per  gli  scioperi
nazionali alla Segreteria Nazionale della Federazione o del Sindacato
di comparto. 
Per  gli  scioperi  regionali  o  provinciali  rispettivamente   alla
Segreteria Regionale o Provinciale della Federazione o del  Sindacato
di comparto d'intesa con la Segreteria Nazionale. 
3) la proclamazione dello sciopero  deve  essere  notificata  con  un
preavviso  di  15  giorni  alla  controparte  e  deve  contenere   la
motivazione, la data, l'ora di inizio e la durata dello sciopero; 
4) lo sciopero non puo' essere effettuato nei sette giorni precedenti
o successivi alle  festivita'  di  Capodanno,  Pasqua,  Ferragosto  e
Natale; 
5)  lo  sciopero  non  puo'  coincidere  con  lo  svolgimento   delle
operazioni elettorali, politiche ed amministrative  nazionali  e  per
l'elezione  del  Parlamento  europeo,  nonche'  con  avvenimenti   di
carattere eccezionale dovuti a calamita' naturali, e deve,  comunque,
garantire  la  continuita'  delle  prestazioni   indispensabili   che
dovranno essere individuate a livello di comparto; 
6) non sono ammessi scioperi a  carattere  intermittente  nel  tempo,
nella stessa giornata di lavoro. 
La presenza del  lavoratore  in  sciopero  sul  posto  di  lavoro  e'
consentita, salve in ogni caso le sue responsabilita'  personali  per
la sicurezza degli impianti e delle strutture; 
7) l'assemblea permanente al di fuori ovvero oltre  le  ore  previste
dalle singole norme e' considerata ad ogni effetto azione di sciopero
per chi vi partecipa; 
8) lo sciopero non puo' avere per il lavoratore altre conseguenze che
la  trattenuta  sulla  retribuzione  pari  alle  ore  o  giornate  di
effettiva astensione dal lavoro.