ALLEGATO D CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO C.I.S.A.L. LA C.I.S.A.L. premesso che ha partecipato, come agente contrattuale primario, alle trattative sia a livello tecnico che politico con la delegazione della Pubblica Amministrazione per la stipula degli accordi sindacali intercompartimentali previsti dall'art. 12 della Legge Quadro sul Pubblico Impiego n. 93 del 29 marzo 1983 da valere per i periodi dal 1985 al 1987 e dal 1988 al 1990; preso atto di quanto emerso negli incontri di trattativa di cui sopra circa i rapporti tra le parti stipulanti l'accordo e circa l'opportunita' di formulare ora un codice di autodisciplina del diritto di sciopero; si impegna con manifestazione autonoma di volonta' perche' il diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego regolato dalla Legge n. 93/83 venga esercitato nel rispetto dei principi e delle modalita' di seguito indicate: 1) la titolarita' del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero per l'intero settore del Pubblico Impiego e' riservata alla Segreteria Generale della C.I.S.A.L.; 2) la titolarita' del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero nei comparti e' riservata: per gli scioperi nazionali alla Segreteria Nazionale della Federazione o del Sindacato di comparto. Per gli scioperi regionali o provinciali rispettivamente alla Segreteria Regionale o Provinciale della Federazione o del Sindacato di comparto d'intesa con la Segreteria Nazionale. 3) la proclamazione dello sciopero deve essere notificata con un preavviso di 15 giorni alla controparte e deve contenere la motivazione, la data, l'ora di inizio e la durata dello sciopero; 4) lo sciopero non puo' essere effettuato nei sette giorni precedenti o successivi alle festivita' di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale; 5) lo sciopero non puo' coincidere con lo svolgimento delle operazioni elettorali, politiche ed amministrative nazionali e per l'elezione del Parlamento europeo, nonche' con avvenimenti di carattere eccezionale dovuti a calamita' naturali, e deve, comunque, garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili che dovranno essere individuate a livello di comparto; 6) non sono ammessi scioperi a carattere intermittente nel tempo, nella stessa giornata di lavoro. La presenza del lavoratore in sciopero sul posto di lavoro e' consentita, salve in ogni caso le sue responsabilita' personali per la sicurezza degli impianti e delle strutture; 7) l'assemblea permanente al di fuori ovvero oltre le ore previste dalle singole norme e' considerata ad ogni effetto azione di sciopero per chi vi partecipa; 8) lo sciopero non puo' avere per il lavoratore altre conseguenze che la trattenuta sulla retribuzione pari alle ore o giornate di effettiva astensione dal lavoro.