Art. 10. 
                       Indennita' di istituto 
1. Il fondo di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto del  Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, a decorrere  dal  1›  maggio
1990 e' incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno  per  la
corresponsione al personale  direttivo  dell'indennita'  di  istituto
prevista dalla stessa norma. 
2. Analoga indennita' e' attribuita, a decorrere dal 1› maggio  1990,
ai coordinatori amministrativi. Detta indennita'  sara'  determinata,
ferma restando la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni  per
il lavoro straordinario, con le modalita' ed i criteri stabiliti  per
l'indennita' di istituto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 10  aprile  1987,  n.  209.  Il  relativo  fondo  e'
costituito da un importo pari a lire 2.500 milioni in ragione d'anno. 
3. Restano confermate le modalita' della contrattazione decentrata  a
livello nazionale per la ripartizione del fondo di cui ai commi  1  e
2: 
 
          Nota all'art. 10:
          - Si trascrive il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 209/1987:
          "Art.  7  (Indennita'  di  istituto).  -  1.  Al  personele
          direttivo spetta, a decorrere dal 1› settembre 1987,  oltre
          all'indennita'  di  funzione  di cui all'art. 5 delle norme
          allegate al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          giugno 1983, n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6
          dell'art. 2, anche una indennita' di istituto, non utile ai
          fini  dei  trattamenti  di  previdenza  e di quiescenza, da
          commisurare ai carichi di lavoro connessi con la dimensione
          e  la  complessita' dell'istituzione scolastica cui esso e'
          preposto.
          2. Detta indennita' di istituto e' volta a compensare tutte
          le prestazioni rese al predetto personale direttivo  al  di
          fuori del normale orario di servizio, in connessione con il
          funzionamento  dell'istituzione  scolastica  cui  esso   e'
          preposto;  essa  assorbe,  pertanto,  i compensi per lavoro
          straordinario.
          3.  Con  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione,
          sulla base di apposito  accordo  in  sede  di  negoziazione
          decentrata  nazionale,  saranno  stabiliti  i  parametri di
          riferimento   per   la    determinazione    della    misura
          dell'indennita'  medesima  che  tengano  conto  dei criteri
          indicati nel comma 1.
          4.  L'indennita'  di  istituto  e'  corrisposta su un fondo
          costituito dagli  stanziamenti  relativi  ai  compensi  per
          lavoro straordinario del personale direttivo, incrementati,
          per ciascuno degli  anni  a  partire  dall'anno  scolastico
          1987-1988,  compresi  nel  periodo  di vigenza del presente
          decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero
          di unita' di personale interessato".