Art. 15. 
                 Orario di servizio a tempo parziale 
1. A decorrere dal 1› settembre 1989 il personale di cui  all'art.  1
puo' esercitare il diritto di opzione per il regime di orario a tempo
parziale che e', di norma, pari al cinquanta per  cento  del  normale
orario  di  servizio,  fermo  restando   il   principio   dell'unita'
dell'insegnamento delle discipline da impartire, che puo'  comportare
anche un obbligo diverso di orario rispetto alla misura del cinquanta
per cento. Nei  confronti  del  personale  dell'area  della  funzione
ispettiva e di direzione scolastica e dei coordinatori amministrativi
dell'area di servizio ausiliari, tecnici ed amministrativi si applica
esclusivamente il regime di orario ordinario di servizio  di  cui  ai
commi 14 e 15 dell'art. 14. 
2. Il diritto di opzione di cui al comma 1  puo'  essere  esercitato,
con domanda da presentare al provveditore agli studi almeno nove mesi
prima dell'inizio dell'anno scolastico, con effetto per  il  triennio
successivo. La domanda di opzione conserva la sua validita' anche per
il triennio  scolastico  successivo  se  non  espressamente  revocata
almeno nove mesi prima della scadenza del relativo triennio. 
3. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,  da  emanare
entro il 31 dicembre 1988, di concerto con i Ministri  del  tesoro  e
per la  funzione  pubblica,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della
pubblica  istruzione  e  le  organizzazioni  sindacali   maggiormente
rappresentative, saranno determinati  i  raggruppamenti  orari  degli
insegnamenti per i quali e' possibile il regime  di  orario  a  tempo
parziale. 
4. Il trattamento  stipendiale  del  personale  con  orario  a  tempo
parziale e' dovuto, in proporzione dell'orario di servizio  prestato,
applicando la proporzione a tutte le competenze  fisse  e  periodiche
ivi  compresa  l'indennita'  integrativa   speciale,   spettanti   al
personale con normale orario di servizio di  pari  anzianita';  nella
stessa  proporzione   competono   eventuali   trattamenti   economici
accessori. 
5. Con apposita legge sara' disciplinato il trattamento di quiescenza
e di previdenza spettante al personale con orario di servizio a tempo
parziale.