Art. 18. 
                Mobilita' del personale della scuola 
1. I passaggi di ruolo del personale docente ed  educativo,  previsti
dall'art. 77 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  maggio
1974, n. 417, e dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono
disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi  di  cattedra
per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati
dopo tali operazioni,  non  inferiore  al  trenta  per  cento  e  non
superiore  al  cinquanta  per  cento.  La  percentuale  da  applicare
annualmente e' concordata con le organizzazioni sindacali  firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione
di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti
per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di  concorso
ed i posti di insegnamento che rendono possibile  l'assorbimento.  Ai
fini dei passaggi di ruolo dalla scuola  media  a  quella  secondaria
superiore e'  prevista  l'attribuzione  di  particolare  punteggio  a
favore del personale docente di ruolo della scuola  media  comandato,
per l'attuazione di sperimentazioni,  presso  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti di arte. 
2. La verifica dell'attualita'  e  gli  eventuali  adeguamenti  delle
vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilita'  od
all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno  luogo  in
sede  di   negoziazione   decentrata   nazionale.   Le   disposizioni
conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio  del  secondo  anno
scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede  di
negoziazione   decentrata,    in    modo    da    poter    consentire
all'amministrazione di programmare i necessari interventi  operativi.
Le stesse disposizioni potranno avere effetto a  decorrere  anche  da
data anteriore sempre che,  a  giudizio  dell'amministrazione,  siano
compatibili con le esigenze della programmazione operativa. 
3. Nel  definire  gli  eventuali  adeguamenti  si  terra'  conto  dei
seguenti principi e criteri generali: 
a) i trasferimenti ed i passaggi si attuano annualmente; 
b) tutto  il  personale  ispettivo,  direttivo,  docente,  educativo,
ausiliario,  tecnico  ed  amministrativo  di  ruolo   ha   titolo   a
partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo annuale; 
c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto  alla
precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso,  il  personale
trasferito d'ufficio  per  soppressione  di  posto  conserva  per  un
triennio, a domanda, i diritti inerenti alla titolarita' della scuola
o plesso di provenienza; in caso di soppressione di  detta  scuola  o
plesso, il diritto e' ugualmente riconosciuto  qualora  l'interessato
chieda, per la durata del triennio, il trasferimento nella  scuola  o
plesso piu' vicini secondo tabelle di viciniorita'; 
d) l'ordine di operazione di trasferimento deve  essere  determinato,
per quanto possibile, con criteri di omogeneita' tra i vari settori; 
e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno  vanno
individuate con riferimento alle singole tipologie; 
f) per i trasferimenti d'ufficio si terra'  conto  delle  tabelle  di
viciniorita' definite sulla base delle distanze reali determinate,  a
livello provinciale, con riferimento a ciascun comune; 
g) potranno essere modificate, secondo le  modalita'  previste  dalla
vigente normativa,  le  tabelle  di  valutazione  dei  titoli  per  i
trasferimenti a domanda e d'ufficio, per i passaggi, le utilizzazioni
e le assegnazioni  provvisorie,  anche  al  fine  di  realizzare  una
maggiore equita' tra le varie situazioni, un piu' puntuale equilibrio
fra i vari titoli e l'omogeneita' di trattamento tra le categorie del
personale; sara' previsto, in particolare,  un  punteggio  aggiuntivo
per il servizio prestato nelle piccole isole e nelle zone  montane  e
per agevolare il trasferimento nelle predette localita'. 
4. I passaggi di cattedra  previsti  dall'art.  75  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,  sono  effettuati
con i criteri stabiliti per i  trasferimenti  e,  successivamente  ad
essi, nel limite massimo del trenta per cento dei posti  disponibili.
Si applica ad essi la disposizione di  cui  al  comma  1  per  quanto
riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri. 
5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte  annualmente  dopo  i
trasferimenti, i passaggi e le  utilizzazioni  sui  posti  vacanti  e
disponibili dell'organico di fatto, ad eccezione di quelli  richiesti
dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico  di
fatto  una  disponibilita'  di  posto  nella  scuola  di   precedente
titolarita'. 
6. Le operazioni sull'organico di fatto, nell'ambito della provincia,
nei confronti del  personale  appartenente  alle  categorie  speciali
previste dall'art. 61 della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  sono
disposte a domanda, con precedenza rispetto  a  tutte  le  operazioni
sull'organico di fatto, ad eccezione dell'utilizzazione nell'istituto
di precedente titolarita' del  personale  trasferito,  nel  triennio,
quale soprannumerario. 
7. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di  ruolo
che si trovi in  posizione  di  soprannumerarieta'  ed  il  personale
docente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che  non
richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento  o
su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto  della
scuola. La  contrazione  di  ore  di  insegnamento,  fino  a  quattro
settimanali, verificatasi nell'organico di fatto all'inizio dell'anno
scolastico non comporta l'obbligo di completamento in  altra  scuola,
limitatamente  allo  stesso  anno  scolastico.  Il  docente  nei  cui
confronti si  sia  verificata  tale  parziale  soprannumerarieta'  e'
utilizzato,  nell'ambito  dell'istituto  dove  sussiste  la  maggiore
disponibilita'  di  ore,  prioritariamente  per  lo  svolgimento   di
supplenze temporanee. 
8. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di  cui  ai
commi 5 e 7 deve  essere  prevista  la  precedenza  assoluta  per  la
utilizzazione  del  docente  trasferito  quale  soprannumerario   nel
triennio precedente nella scuola o plesso da cui e' stato disposto il
trasferimento. La precedenza assoluta compete  qualora  l'interessato
ne faccia richiesta e sempreche' per lo  stesso  anno  scolastico  si
determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi  per  qualunque  causa,
una disponibilita' di cattedra, di posto orario ovvero di posto della
medesima tipologia, anche in  altro  ordine  di  scuola.  Il  docente
trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente  ha  titolo,
altresi', ad essere utilizzato, a domanda, contestualmente ai docenti
soprannumerari sull'organico di fatto, in altri istituti  della  sede
di precedente titolarita' o di sedi viciniori, a condizione  che  nel
medesimo triennio abbia chiesto il trasferimento anche  nella  scuola
di precedente titolarita'. 
9. Per la copertura dei posti delle  attivita'  di  sostegno,  per  i
quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo  in  possesso  dei
titoli di specializzazione, viene data  precedenza  all'utilizzazione
del personale di ruolo che  ne  faccia  domanda,  dando  priorita'  a
quello che abbia gia' maturato esperienze didattiche sul sostegno; le
operazioni di assegnazione del personale di ruolo precedono  comunque
quelli relative al personale non di ruolo. 
10. I docenti rientranti nel contingente dei  posti  delle  dotazioni
organiche aggiuntive  (DOA)  sono  utilizzati  su  cattedra  o  posto
corrispondente alla classe di concorso di titolarita';  qualora  cio'
non  sia  possibile,  l'utilizzazione  potra'  essere  effettuata,  a
domanda,  anche  per  classi  di  concorso  dichiarate  affini.   Gli
insegnanti tecnico-pratici in soprannumero, purche'  in  possesso  di
indonei titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei  laboratori
di informatica degli istituti di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado. 
11. I docenti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) e quelli  in
soprannumero potranno essere utilizzati per supplenze  brevi  secondo
quanto disposto dal comma 12 dell'art. 24 della legge 11 marzo  1988,
n. 67. 
12. Il personale appartenente al ruolo dei  docenti  diplomati  degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica,  che
non possa essere utilizzato nell'ambito della classe  di  concorso  o
del ruolo di appartenenza, puo' essere  utilizzato,  a  domanda,  per
insegnamenti del  ruolo  dei  docenti  laureati,  limitatamente  alle
cattedre per le quali sia in possesso del titolo di  abilitazione  o,
subordinatamente, del solo titolo di studio richiesto.  Il  personale
cosi' utilizzato continua a percepire la retribuzione spettantegli in
relazione al ruolo di appartenenza. Si  osservano  in  ogni  caso  le
disposizioni dell'art. 24, commi 12 e 13, della legge 11 marzo  1988,
n.   67.   Analogamente   il   personale   educativo   in   posizione
soprannumeraria, in possesso di titoli culturali, professionali e  di
specializzazione, puo' essere utilizzato, a domanda, per attivita' di
sostegno degli alunni handicappati. 
13. Sono consentiti per i docenti delle accademie di belle arti delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei  conservatori
di musica, a domanda, ed in  presenza  di  disponibilita'  di  posto,
utilizzazioni annuali ed assegnazioni  provvisorie  per  insegnamenti
diversi da quelli di titolarita', secondo apposite tabelle  stabilite
dal  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito   il   Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per tutto il  personale  docente
dei corsi ordinari e dei corsi speciali. Sono altresi' consentite per
detto personale, oltre che su corsi corrispondenti  o  affini,  anche
utilizzazioni e assegnazioni  provvisorie  che  tengono  conto  delle
competenze e  dei  titoli  artistico-culturali  e  professionali  dei
richiedenti. 
14. Le norme di cui al comma  12  si  applicano  anche  al  personale
assistente. 
15. Sono comunque fatti salvi i  principi  e  le  garanzie  di  stato
giuridico  stabiliti  dalla  legge  nelle  materie   sottratte   alla
disciplina degli accordi. 
 
          Note all'art. 18:
          -  Si  trascrive  il  testo degli articoli 77 del D.P.R. n.
          417/1974 e 57 della legge n. 312/1980:
          "Art.  77 (Passaggi di ruolo) D.P.R. n. 417/1974. - Possono
          essere disposti passaggi del personale docente da un  ruolo
          ad  altro  di  scuole  di  grado  superiore  secondo quanto
          previsto dall'allegata tabella H  a  favore  del  personale
          docente  in possesso di un'anzianita' di servizio effettivo
          nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.
          I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri per i
          trasferimenti, esclusa la  valutazione  delle  esigenze  di
          famiglia.
          I  passaggi  medesimi  sono  disposti  ogni  biennio dopo i
          trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per  non  oltre
          il  10%  delle  cattedre  che  risultino disponibili dopo i
          trasferimenti.
          L'assegnazione  della  sede e' disposta secondo l'ordine di
          graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse  dagli
          interessati".
          "Art.  57  (Passaggi  di  ruolo)  legge  n.  312/1980.  - I
          passaggi di ruolo di cui all'articolo 77  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 possono
          essere  disposti,  oltre  che  da  un  ruolo  ad  un  altro
          superiore,  da  un  ruolo  ad altro inferiore, nei medesimi
          casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
          Detti   passaggi  sono  consentiti  altresi'  al  personale
          educativo, al personale insegnante diplomato  delle  scuole
          secondarie  ed  artistiche  e al personale insegnante delle
          scuole materne, fermi restando  i  requisiti  previsti  dal
          citato   articolo  77  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
          La  tabella  H  allegata  al  citato decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  maggio  1974,  n.   417,   s'intende
          modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  75  del  D.P.R.  n.
          417/1974:
          "Art.  75 (Passaggi di cattedra e di presidenza). - Possono
          essere  disposti  passaggi  di  cattedra  e  di  presidenza
          secondo  quanto previsto dalla allegate tabelle A, B, C, D,
          E, F e G.
          I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti
          per i trasferimenti e successivamente ad essi,  nel  limite
          di un quinto dei posti disponibili.
          Le  tabelle  previste  dal  precedente  primo comma possono
          essere modificate con decreto del Ministro per la  pubblica
          istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  61  della  legge n.
          270/1982:
          "Art. 61 (Categorie speciali). - Gli insegnanti non vedenti
          che siano ammessi in ruolo ai sensi della presente legge  o
          a  seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa in sede
          definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della
          sede.
          Nei  casi  previsti  dall'articolo  2  della legge 4 giugno
          1962, n. 601, e dall'articolo 9 della  legge  29  settembre
          1967  n.  946,  la presenza dell'assistente del docente non
          vedente e' facoltativa.
          Nei  concorsi  a  cattedra il 2 per cento dei posti messi a
          concorso - e comunque non meno di due posti - e'  riservato
          ai  concorrenti  non vedenti, salvo diverse disposizioni di
          maggior favore previste da leggi speciali.
          Ai  fini  dell'applicazione  ai  docenti  non vedenti delle
          disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito
          del  servizio  nel  periodo  in essi indicato, e' ridotto a
          novanta giorni, anche non continuativi.
          Sono  da  considerare,  non  vedenti  coloro che si trovano
          nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n.
          946.
          Il  beneficio  di  cui al primo comma si applica anche agli
          insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste
          il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori, nonche'
          agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti
          inferiori".
          -  Si trascrive il testo dell'art. 24, commi 12 e 13, della
          legge n.  67/1988 (Legge finanziaria 1988):
          "Art. 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  personale  docente  delle   dotazioni
          aggiuntive  delle  scuole  di  ogni ordine e grado, nonche'
          quello  che  risulti  eventualmente  in  soprannumero,   e'
          utilizzato  prioritariamente per la copertura di cattedre o
          posti di insegnamento, vacanti o  disponibili  per  periodi
          anche  inferiori  a  cinque mesi e, soltanto nel limite del
          quindici per cento, per lo svolgimento delle  attivita'  di
          cui  ai  commi  sesto e nono dell. 14 della legge 20 maggio
          1982, n. 270.
          13.  Nelle  scuole  materne  ed elementari, qualora non sia
          possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti  con
          personale  in  servizio  nel circolo didattico, i direttori
          didattici dovranno utilizzare personale  di  altri  circoli
          didattici  viciniori, che saranno indicati dal provveditore
          agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli  altri
          ordini  di  scuola  limitatamente  agli  istituti esistenti
          nell'ambito del medesimo distretto.