Art. 21. 
                   Mobilita' per incompatibilita' 
1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita', ferma restando la
normativa vigente, puo' essere disposto solo  dopo  la  contestazione
dei fatti determinativi delle incompatibilita' da  parte  dell'organo
competente a predisporre il trasferimento stesso. 
2. Il dipendente che e' proposto per il  trasferimento  d'ufficio  ha
diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali  si  basa  il
procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di  accertamenti
suppletivi che, se positivi per  il  dipendente,  fanno  decadere  la
proposta. 
3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a  tutto  il
personale della scuola. 
4. Resta fermo il  disposto  di  cui  all'art.  29  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, sulla tutela  dei
dipendenti dirigenti sindacali. 
 
          Nota all'art. 21:
          Si trascrive il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 209/1987:
          "Art.  29 (Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali). - 1.
          Il  trasferimento  d'ufficio   per   incompatibilita'   dei
          dirigenti  sindacali,  componenti  di organi statuari delle
          organizzazioni sindacali, puo' essere disposto previo nulla
          osta delle organizzazioni sindacali di competenza.
          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla
          fine  dell'anno  successivo   alla   data   di   cessazione
          dell'incarico".