Art. 3. 
                        Trattamento economico 
Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e  con  le
decorrenze  sottoindicate,  gli   stipendi   annui   iniziali   lordi
sottoindicati: 
Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi: 
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi: 
dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000 
dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000 
dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000 
a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti  cuochi,  con  sei  anni  di
anzianita' giuridica di servizio: 
dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000 
dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000 
dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000 
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e
cuochi: 
dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000 
dal 1° gennaio 1989: l. 7.962.000 
dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000 
b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi,  infermieri
e cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio: 
dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000 
dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000 
dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000 
c) coordinatori amministrativi: 
dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000 
dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000 
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000 
Gli stipendi annui lordi del personale  appartenente  ai  profili  di
guardarobiere  e  aiutante-cuoco  sono  incrementati,   in   ciascuna
posizione stipendiale,  dell'importo  pari  a  due  aumenti  biennali
convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A  allegata
al presente decreto. 
Area della funzione docente: 
a) docenti della scuola materna;  docenti  della  scuola  elementare;
accompagnatori  al  pianoforte  e  pianisti  accompagnatori;  docenti
diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo  dei
convitti  e  degli  educandati  femminili;  assistenti  delle  scuole
speciali statali: 
dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000 
dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000 
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000 
b) docenti della scuola media; vice rettori  aggiunti  dei  convitti;
docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle  arti
e dei licei artistici; 
dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000 
dal 1° gennaio 1989: l. 11.984.000 
dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000 
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle  arti
e dell'accademia nazionale di danza: 
dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000 
dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000 
dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000 
d) docenti confermati dai conservatori di musica, delle accademie  di
belle arti e dell'accademia nazionale di danza: 
dal 1° luglio 1988: L. 14.163.00 
dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000 
dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000 
Area della funzione direttiva ed ispettiva: 
a) direttori didattici; presidi delle  scuole  medie;  presidi  delle
scuole ed istituti di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  ed
artistica; direttori dei  conservatori  di  musica;  direttori  delle
accademie nazionali di arte drammatica e di  danza;  rettori  e  vice
rettori dei convitti nazionali; direttrici e  vice  direttrici  degli
educandati femminili; direttori delle scuole speciali dello Stato; 
dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000 
dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000 
dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000 
b) ispettori tecnici periferici: 
dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000 
dal 1° gennaio 1989: L.18.933.000 
dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000. 
2. Al personale supplente competono, oltre all'indennita' integrativa
speciale prevista dalle norme vigenti, gli  stipendi  annui  iniziali
lordi previsti nel comma 1. 
3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo  di  cui
all'art. 1 si sviluppa  secondo  le  posizioni  stipendiali  indicate
nella tabella A allegata al presente decreto. 
4. Nel periodo di permanenza, in ciascuna posizione stipendiale  sono
altresi' attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste
dalle disposizioni vigenti,  aumenti  biennali  convenzionali,  nella
misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella  di  cui
al  comma  3.  Detti  aumenti  biennali  convenzionali,  maturati  in
ciascuna posizione stipendiale, salvo che la  norma  attributiva  non
disponga  diversamente,  sono  riassorbiti  al  conseguimento   delle
posizioni stipendiali successive. L'anzianita', riconosciuta ai  soli
fini economici, e' considerata utile per  l'attribuzione  di  aumenti
biennali  convenzionali  nella  posizione   stipendiale   del   primo
inquadramento ed in quelle successive. 
5. Al personale docente preposto alla direzione  delle  accademie  di
belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva  preposizione  alla
predetta direzione,  compete  la  differenza,  non  pensionabile  tra
l'importo  dello  stipendio  iniziale  spettante  ai  direttori   dei
conservatori  di  musica  e  quello  iniziale  della   qualifica   di
appartenenza. 
6. Il personale docente di cui all'ultimo comma  dell'art.  53  della
legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle  condizioni  previste
dal  comma  stesso,   ha   titolo   ad   un   trattamento   economico
corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta  servizio,
a quello  spettante  ai  docenti  laureati  della  scuola  secondaria
superiore ovvero ai docenti della scuola  materna  o  elementare.  Il
posto orario di insegnamento  con  trattamento  economico  intero  e'
costituito nelle scuole materne  con  ventisette  ore  settimanali  a
decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali  dal
1 settembre 1990. 
7. Nei confronti  del  personale  che  maturi  i  requisiti  previsti
dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio  1980,  n.  312,
successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della
normativa  concernente  l'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di
stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di
ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4.  Le  predette
disposizioni si applicano anche al personale con  orario  settimanale
di attivita' educativa o di insegnamento non inferiore a  dodici  ore
nelle scuole materne ed elementari, nonche' qualora sia stato imposto
da  ragioni  strutturale,  nelle  scuole  secondarie.   Il   relativo
trattamento  economico  e'  corrisposto   in   misura   proporzionale
all'orario  settimanale  di  attivita'  educativa   di   insegnamento
rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario. 
8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio  nelle  scuole
di ogni ordine e grado, ha diritto ad  assentarsi  dal  servizio  per
gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un  triennio
scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la
retribuzione spettante e' corrisposta per intero  nel  primo  mese  e
nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il
restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione
del posto senza assegni. 
9. Le disposizioni di cui  al  comma  8  si  applicano  al  personale
docente supplente annuale, nominato  ai  sensi  dell'art.  15,  commi
primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si  trovi
almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo. 
10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello
dei licei artistici e  degli  istituti  di  arte,  puo'  prestare,  a
domanda,  limitatamente  agli  anni  scolastici  1988-89  e  1989-90,
servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo,  fino  a
ventiquattro ore  settimanali.  Le  ore  eccedenti  prestate  per  la
sostituzione  dei  docenti  assenti  sono  retribuite  nella   misura
prevista dal comma 1 dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per
le  ore  eccedenti  prestate  in  classi   collaterali,   in   quanto
disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura
delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono  stabiliti  nella
misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6. 
11. I nuovi  stipendi  di  cui  al  presente  articolo  rappresentano
l'avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel
triennio 1991-93, fra i livelli retributivi del  personale  dell'area
docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari. 
 
          Nota all'art. 3:
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'ultimo comma dell'art. 53
          della legge n.  312/1980:
          "Ai  docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento
          si applica  una  progressione  economica  di  carriera  con
          classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di
          quelle  attribuite  ai  docenti  laureati  di  ruolo,   con
          l'obbligatorieta'  di  costituzione e accettazione di posto
          orario con trattamento cattedra".
          -  Si  trascrive  il testo dei commi primo, secondo e terzo
          dell'art. 15 della legge n. 270/1982:
          "Per   la   copertura   delle   cattedre  e  dei  posti  di
          insegnamento vacanti entro il 31 dicembre  e  per  l'intera
          durata  dell'anno  scolastico,  qualora  non  sia possibile
          provvedere mediante il personale  docente  di  ruolo  delle
          dotazioni  aggiuntive,  ai sensi del precedente art. 14, il
          provveditore agli studi conferisce supplenze annuali  sulla
          base  delle  graduatorie  provinciali  compilate  ai  sensi
          dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
          Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti
          entro il  31  dicembre  e  per  l'intera  durata  dell'anno
          scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze
          annuali sulla base delle  graduatorie  compilate  ai  sensi
          dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
          Le  cattedre  e  i posti conferiti, ai sensi dei precedenti
          primo e secondo comma,  dal  provveditore  agli  studi  per
          supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31
          dicembre, per rinuncia o decadenza  del  personale  cui  e'
          stata  conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore
          didattico o preside in base alle  apposite  graduatorie  di
          circolo o di istituto".
          - Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n.
          209/1987:
          "1.  Negli  istituti e scuole di istruzione secondaria, nei
          licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo
          e   non   di   ruolo   che,   sulla   base   di  dichiarata
          disponibilita', suppliscono i docenti che si assentino  per
          non  piu'  di  6  giorni,  nonche'  nei  tempi strettamente
          tecnici per la nomina del supplente temporaneo,  i  docenti
          che  si assentino per un periodo piu' lungo, hanno diritto,
          per   l'effettiva   prestazione,   ad   una    retribuzione
          commisurata,  per  ogni  ora eccedente l'orario settimanale
          obbligatorio di insegnamento  di  18  ore,  ad  1/78  della
          retribuzione  mensile  iniziale di livello, ivi compresa la
          quota di indennita' integrativa speciale".