Art. 30. Norme di rinvio 1. Per quanto non stabilito dal presente decreto, nei confronti del personale di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle di cui ai precedenti decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi triennali, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
Nota all'art. 30: I decreti presidenziali recettivi degli accordi triennali precedenti sono: 1) Il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983. 2) Il D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 1° giugno 1987.