REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO INTERNO, PER LA NOMINA A COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO, RISERVATO ALLE APPARTENENTI ALLA EX CARRIERA DI CONCETTO DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE. Art. 1. 1. Al concorso interno, per titoli di servizio e colloquio, previsto dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, cosi' come modificato dall'art. 46 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, per l'accesso alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, nel limite di un sesto dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario e senza tener conto della riserva stabilita dall'art. 26, ultimo comma, del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, sono ammesse le appartenenti alla ex carriera di concetto del disciolto Corpo di polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, purche' in possesso al 31 dicembre dell'anno nel quale sono disponibili i posti da mettere a concorso, di una anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni, se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082.
Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 52 del D.P.R. n. 336/1982 (Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia), come modificato dall'art. 46 della legge n. 668/1986, e' il seguente: "Art. 52 (Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile). - Le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1> aprile 1981, n. 121, possono, per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso per titoli di servizio e colloquio nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto, si procedera' negli anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio. Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1> dicembre 1966, n. 1082. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1> gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' dei posti messi a concorso. Le vincitrici seguono nel ruolo gli impiegati promossi mediante scrutinio; con la stessa decorrenza coloro che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sono restituite al ruolo di provenienza. Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno". - Il testo vigente dell'art. 26 del regolamento per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, approvato con D.P.R. n. 903/1983, e' il seguente: "Art. 26 (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, e riserve di posti). Ai concorsi per l'accesso nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 55 della legge 1> aprile 1981, n. 121. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Un sesto dei posti messi a concorso e' riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma e che non abbiano superato il trentottesimo anno di eta'". - I diplomi di laurea di cui alla legge n. 1082/1966 (Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile) sono i seguenti: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia.