Art. 10. 1. Espletato il colloquio, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio finale conseguito da ciascuna candidata. 2. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarate le vincitrici del concorso e le idonee. 3. Le vincitrici del concorso frequentano un corso di aggiornamento della durata di sei mesi.