Art. 12. 1. Nella prima attuazione del presente regolamento, i concorsi per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987 saranno indetti con un unico bando, recante per ciascun concorso, le prescrizioni di cui all'art. 2. 2. I concorsi per i posti disponibili negli anni dal 1982 al 1987, saranno svolti autonomamente ad opera di diverse commissioni. 3. Ai concorsi stessi possono chiedere di partecipare tutte le appartenenti al disciolto Corpo di polizia femminile aventi titolo.