Art. 2. 1. Il concorso di cui all'art. 1 e' indetto, per un periodo di 10 anni, a decorrere dal 25 giugno 1982, entro il mese di febbraio di ogni anno per i posti che si sono resi disponibili al 31 dicembre precedente, con decreto del Ministro dell'interno, il quale indica: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) i documenti prescritti; d) le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione; e) i programmi, nell'ambito delle materie di cui all'art. 6, comma 2, ed il diario delle prove di esame; f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.