(Regolamento concorso per la nomina a commissario della Polizia di Stato-art. 5)
                               Art. 5. 
  1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione  ed  il
punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come
segue: 
    a) rapporti informativi e  giudizi  complessivi  del  quinquennio
anteriore: punti 25; 
    b) qualita' delle funzioni svolte,  con  particolare  riferimento
alla specifica competenza professionale dimostrata  ed  al  grado  di
responsabilita' assunta anche in relazione  alla  sede  di  servizio,
distinguendo  tre  fasce  di  valutazione   concernenti   i   servizi
comportanti  diretta  responsabilita'   di   servizio   e   specifica
competenza professionale, i servizi privi di diretta  responsabilita'
e  comportanti  generica  competenza  professionale  e  comunque   in
posizione di sovraordinazione e  i  servizi  non  inquadrabili  nelle
precedenti fasce: punti 10; 
    c)  incarichi  e  servizi  speciali   conferiti   con   specifico
provvedimento  dell'Amministrazione  che  comportino   un   rilevante
aggravio  di  lavoro  e  presuppongano  una  particolare   competenza
professionale: punti 4; 
    d)  titoli  attinenti   alla   formazione   professionale   della
candidata, con particolare riguardo  al  profitto  tratto  dai  corsi
professionali: punti 4; 
    e) speciali riconoscimenti per meriti straordinari o  speciali  e
per  lodevole  comportamento  concessi  con   formale   provvedimento
dell'Amministrazione oppure inerenti a ricompense al valore civile  o
al valore militare: punti 2; 
    f) anzianita' complessiva nel servizio, oltre a  quella  prevista
per la partecipazione al concorso: punti 2; 
    g) altri titoli, oltre quelli previsti nelle lettere  precedenti:
punti 2. 
  2. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice  del  concorso
l'elenco dei titoli posseduti da  ciascuna  aspirante,  il  fascicolo
personale, copia dello stato matricolare,  le  domande  ed  i  titoli
prodotti dalle interessate. 
  3. Le somme dei punti assegnati dai membri  della  commissione  per
ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed
i relativi quozienti sono sommati tra loro. 
  4. Il totale cosi' ottenuto  costituisce  il  punteggio  di  merito
attribuito dalla commissione. 
  5. La candidata e' ammessa  a  sostenere  il  colloquio  quando  il
punteggio dei titoli di servizio non risulti inferiore a punti 15.