Art. 6. 1. Alle candidate ammesse al colloquio e' data comunicazione, almeno venti giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame. 2. Il colloquio verte sulle seguenti materie: diritto penale e processuale penale, con particolare riguardo agli aspetti attinenti ai compiti di istituto, nozioni di diritto pubblico, diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza e nozioni di medicina legale. 3. Il colloquio si intende superato se la candidata consegue una votazione non inferiore a punti 30/50. 4. La votazione massima attribuibile al colloquio e' di 50 punti.