Art. 7. 1. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 2. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna riportato. 3. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, viene affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno. 4. La candidata che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere il colloquio, e' esclusa dal concorso con decreto motivato dal Ministro dell'interno.