Art. 4. I contravventori alle norme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno puniti ai sensi degli articoli 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.
Nota all'art. 4: L'art. 24 della legge n. 963/1965 (Disciplina della pesca marittima), prevede in particolare l'arresto fino ad un anno o l'ammenda fino a L. 300.000, nei confronti di chiunque contravvenga ai divieti posti dall'art. 15, lettere a), b), c), di cui si riporta il testo: "Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca e' fatto divieto di: a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, nonche' detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; b) pescare con navi e galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria autorizzazione, nonche' detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; c) pescare, detenere, trasportare o commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile". L'art. 26 prevede le pene accessorie: "La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie: a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera f) dell'art. 15; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge; c) la sospensione della validita' del permesso di pesca per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale e' stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi; d) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca e' annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente art. 9; e) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati".