Art. 4.
  I contravventori alle norme di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto saranno puniti ai sensi degli articoli 24 e 26 della legge 14
luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.
 
          Nota all'art. 4:
             L'art.  24  della  legge  n.  963/1965 (Disciplina della
          pesca marittima), prevede in particolare l'arresto fino  ad
          un  anno  o  l'ammenda  fino a L. 300.000, nei confronti di
          chiunque  contravvenga  ai  divieti  posti  dall'art.   15,
          lettere a), b), c), di cui si riporta il testo:
             "Al  fine  di tutelare le risorse biologiche delle acque
          marine ed assicurare il disciplinato esercizio della  pesca
          e' fatto divieto di:
               a)  pescare  in  zone e tempi vietati dai regolamenti,
          nonche' detenere, trasportare o commerciare il prodotto  di
          tale pesca;
               b)   pescare  con  navi  e  galleggianti,  attrezzi  o
          strumenti, vietati  dai  regolamenti  o  non  espressamente
          permessi,  o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di
          pesca   senza   o   in   difformita'    della    necessaria
          autorizzazione, nonche' detenere, trasportare o commerciare
          il prodotto di tale pesca;
               c)  pescare,  detenere,  trasportare  o commerciare il
          novellame di qualunque  specie  vivente  marina,  senza  la
          preventiva   autorizzazione   del  Ministero  della  marina
          mercantile".
             L'art. 26 prevede le pene accessorie:
             "La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti
          e puniti  dalla  presente  legge,  comporta  l'applicazione
          delle seguenti pene accessorie:
               a)  la  confisca  del  pescato,  salvo  che  esso  sia
          richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista  dalla
          lettera f) dell'art. 15;
               b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli
          apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite  negli
          articoli 15 e seguenti della presente legge;
               c)  la  sospensione  della  validita'  del permesso di
          pesca per un periodo non superiore a mesi due,  aumentabile
          fino ad un anno in caso di recidiva.
             La  sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca
          della nave o del galleggiante, e  dei  relativi  arredi  ed
          attrezzi,  con il quale e' stato commesso il reato; qualora
          la recidiva ricorra mediante l'uso di nave  o  galleggiante
          diverso  da  quello  con il quale fu commesso il precedente
          reato,  la  sospensione  si  applica  in  egual  misura  ad
          entrambi;
               d)  l'interdizione di esercitare la pesca marittima in
          qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo
          di  quindici  giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino
          ad un anno in caso di recidiva.
             L'interdizione all'esercizio della pesca e' annotata nel
          registro dei pescatori marittimi di cui al precedente  art.
          9;
               e) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine
          prestabilito le zone in cui sono stati  costruiti  opere  o
          impianti non autorizzati".