Art. 3.
  1.  Le  disponibilita'  di  cui all'articolo 25, sesto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate  a
partire  dal  1›  gennaio  1983, ed escluso l'importo di lire 240.000
milioni di cui all'articolo 4, affluiscono, con decorrenza dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, al conto di tesoreria di
cui all'articolo 26 della medesima legge n. 845 del 1978, al fine  di
finanziare  piani  di  innovazione  dei sistemi formativi predisposti
dalle regioni, secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro per quanto riguarda le erogazioni.