Art. 3. 1. Le disponibilita' di cui all'articolo 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate a partire dal 1 gennaio 1983, ed escluso l'importo di lire 240.000 milioni di cui all'articolo 4, affluiscono, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al conto di tesoreria di cui all'articolo 26 della medesima legge n. 845 del 1978, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni.