Art. 3. 
  1. La deducibilita' delle spese delle iniziative indicate  all'art.
1 e' esclusa quando: 
    a)  emerga  la  finalita'  propagandistica  o  pubblicitaria  dei
farmaci messi in commercio dall'azienda promotrice; 
    b) la tematica attiene a specialita' medicinali in  commercio  da
oltre cinque anni per le quali il  monitoraggio  di  cui  al  decreto
ministeriale 28 luglio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 23  agosto
1984), e  successive  modificazioni,  non  ha  offerto  spunti  sulla
qualita',  efficacia  e  indicazione  terapeutica  della  specialita'
stessa; 
    c) la manifestazione preveda oneri per spese  di  viaggio  ovvero
ospitalita' gratuita a favore degli intervenuti fatta eccezione per i
relatori,  nonche'  per  gli  intervenuti   qualificati,   volti   ad
aggiornarsi   o   migliorarsi    professionalmente    in    relazione
all'argomento del convegno. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 05/10/1988,  n.  234
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 3:
             Il   D.M.  28  luglio  1984  reca:  "Integrazione  delle
          disposizioni del decreto ministeriale 20 marzo 1980,  sulla
          presentazione,  da  parte  delle  imprese farmaceutiche, di
          rapporti informativi periodici sull'impiego di  specialita'
          medicinali registrate a proprio nome".