Art. 3. 1. La deducibilita' delle spese delle iniziative indicate all'art. 1 e' esclusa quando: a) emerga la finalita' propagandistica o pubblicitaria dei farmaci messi in commercio dall'azienda promotrice; b) la tematica attiene a specialita' medicinali in commercio da oltre cinque anni per le quali il monitoraggio di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 23 agosto 1984), e successive modificazioni, non ha offerto spunti sulla qualita', efficacia e indicazione terapeutica della specialita' stessa; c) la manifestazione preveda oneri per spese di viaggio ovvero ospitalita' gratuita a favore degli intervenuti fatta eccezione per i relatori, nonche' per gli intervenuti qualificati, volti ad aggiornarsi o migliorarsi professionalmente in relazione all'argomento del convegno. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 05/10/1988, n. 234 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 3: Il D.M. 28 luglio 1984 reca: "Integrazione delle disposizioni del decreto ministeriale 20 marzo 1980, sulla presentazione, da parte delle imprese farmaceutiche, di rapporti informativi periodici sull'impiego di specialita' medicinali registrate a proprio nome".