Art. 5. 1. Il Ministero esprime la valutazione di riconoscimento dell'interesse scientifico di cui all'art. 19 sulla base del consuntivo della manifestazione, sia in ordine ai profili di merito, sia con riguardo alla osservanza delle condizioni di cui all'art. 3. A tal fine dovra' essere trasmessa al Ministero della sanita' la documentazione necessaria. 2. La comunicazione e' contestualmente trasmessa al Ministero delle finanze per quanto di competenza. 3. Il provvedimento e' definitivo. 4. L'attestazione del Ministero della sanita' comprovante le spese ammesse in deduzione costituisce requisito per la deducibilita' delle spese inerenti la manifestazione dal reddito d'impresa, e deve essere allegata, a pena di indeducibilita', alla dichiarazione dei redditi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 10 settembre 1988 Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI