Art. 5. 
  1.  Il  Ministero  esprime   la   valutazione   di   riconoscimento
dell'interesse  scientifico  di  cui  all'art.  19  sulla  base   del
consuntivo della manifestazione, sia in ordine ai profili di  merito,
sia con riguardo alla osservanza delle condizioni di cui all'art.  3.
A tal fine dovra' essere trasmessa  al  Ministero  della  sanita'  la
documentazione necessaria. 
  2. La comunicazione e' contestualmente trasmessa al Ministero delle
finanze per quanto di competenza. 
  3. Il provvedimento e' definitivo. 
  4. L'attestazione del Ministero della sanita' comprovante le  spese
ammesse in deduzione costituisce requisito per la deducibilita' delle
spese inerenti la manifestazione dal reddito d'impresa, e deve essere
allegata, a pena di indeducibilita', alla dichiarazione dei  redditi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, addi' 10 settembre 1988 
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI