Art. 2. Anticipazione sui mutui a ripianamento dei disavanzi dei bilanci delle unita' sanitarie locali relativi agli anni 1985 e 1986. 1. In attesa della definizione delle operazioni di ripianamento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, le regioni e le province autonome, per fronteggiare le improcrastinabili esigenze di cassa connesse all'espletamento delle funzioni del Servizio sanitario nazionale, possono richiedere, con i criteri e le procedure previsti dal pedetto articolo, la concessione di un ulteriore mutuo in via di anticipazione nella misura massima del 40 per cento dei disavanzi dei bilanci delle unita' sanitarie locali accertati per ciascuno degli anni 1985 e 1986.