Art. 2. 
Anticipazione sui mutui a ripianamento dei disavanzi dei bilanci 
   delle unita' sanitarie locali relativi agli anni 1985 e 1986. 
  1. In attesa della definizione delle operazioni di ripianamento  di
cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987,  n.
382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.
456,  le  regioni  e  le  province  autonome,  per  fronteggiare   le
improcrastinabili esigenze di cassa connesse  all'espletamento  delle
funzioni del Servizio sanitario nazionale, possono richiedere, con  i
criteri e le procedure previsti dal pedetto articolo, la  concessione
di un ulteriore mutuo in via di anticipazione  nella  misura  massima
del 40 per cento dei disavanzi dei  bilanci  delle  unita'  sanitarie
locali accertati per ciascuno degli anni 1985 e 1986.