IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA RICERCA SCIENTIFICA
                            E TECNOLOGICA
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  l'art.  5  della legge 24 marzo 1987, n. 119, di conversione
del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10;
  Visto   il   documento  del  23  novembre  1987  predisposto  dalla
commissione   di   studio   istituita   con   decreto   del  Ministro
dell'ambiente  di  concerto  con il Ministro del tesoro del 26 luglio
1987;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  della  normativa di cui alle premesse sono legittimati a
proporre  istanze di finanziamento per la realizzazione dei programmi
di ricerca scientifica ed applicata di cui all'art. 5, comma 1, della
citata legge 24 marzo 1987, n. 119, i seguenti soggetti:
    a)  amministrazioni  regionali,  provinciali  e  comunali  e loro
consorzi;
    b) istituti ed enti di ricerca pubblici e privati:
    c) imprese pubbliche e private:
    d) consorzi tra le imprese pubbliche e private;
    e) enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;
    f)  societa'  di  ricerca  costituite  tra i soggetti di cui alle
lettere b), c) e d), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo
e di gestione di imprese;
    g)  centri  di  ricerca  industriale  con  personalita' giuridica
autonoma,  promossi  dai  soggetti  di cui alle lettere c), d) ed e),
nonche'  dalle  societa'  finanziarie  di  controllo e di gestione di
imprese;
    h)  consorzi  tra imprese pubbliche e private, amministrazioni ed
enti pubblici.
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni di legge modificate o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariate il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  La legge n. 319/1976 reca: "Norme per la tutela delle
          acque dall'inquinamento".
             -  La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
             - Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 10/1987 (Disposizioni
          urgenti in materia di scarichi dei  frantoi  oleari),  come
          sostituito dalla legge di conversione, e' il seguente:
             "Art.  5.  -  1. Per la realizzazione di un programma di
          ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal  Ministero
          dell'ambiente,          finalizzato          principalmente
          all'individuazione di sistemi di  depurazione  delle  acque
          reflue   dei   frantoi   tecnicamente   ed   economicamente
          compatibili  con   le   condizioni   della   produzione   e
          all'approfondimento della natura e della composizione delle
          acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica
          delle  condizioni  di smaltimento rispetto alle norme della
          legge 10 maggio 1976, n. 319, e' concesso al  Ministro  per
          il   coordinamento   delle   iniziative   per   la  ricerca
          scientifica e  tecnologica  un  finanziamento  di  lire  10
          miliardi per l'anno 1987.
             2.  Le  regioni  sono tenute a predisporre entro un anno
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  piani  regionali,  od  a modificare
          quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento  degli
          scarichi  delle  acque  reflue dei frantoi alle norme della
          legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  prevedendo  ambiti  territoriali ottimali da
          servire con  impianti  di  trattamento  ed  individuando  i
          soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione
          e gestione degli impianti. I piani regionali  sono  redatti
          sulla  base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.
             3.  Per  la  costruzione  di  impianti che rientrano nei
          piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali  o  loro
          consorzi  sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con
          la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro  il
          limite massimo di lire 270 miliardi.
             4.  Per  la costruzione o l'adeguamento alle norme della
          legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  di  impianti  di  trattamento delle acque di
          scarico dei frantoi, compatibili con il piano regionale  di
          cui  al  comma  2,  da  parte di soggetti privati, operanti
          anche  in  forme   associate,   possono   essere   concessi
          contributi  secondo  le  disposizioni di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 9 novembre  1976,  n.  902,  su
          conforme   parere   della   regione   competente.   L'onere
          derivante   dall'applicazione   del   presente   comma   e'
          determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.
             5.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa di lire 10  miliardi  nell'anno  finanziario  1987  a
          valere sulle disponibilita' del fondo speciale rotativo per
          l'innovazione tecnologica istituito  con  l'art.  14  della
          legge 17 febbraio 1982, n.  46.
             6.  Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la
          spesa di lire 30 miliardi a partire  dall'anno  finanziario
          1988,  cui  si  provvede  mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1987-89, al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa
          del  Ministero  del  tesoro  per  il   1987,   parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento:  "Fondo per gli investimenti
          destinati alla tutela ambientale".
             7. Per le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata la
          spesa di lire 20 miliardi per  l'anno  finanziario  1987  a
          carico  del  fondo  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che viene  a  tal  fine
          integrato di pari importo. A tale onere si provvede, quanto
          a lire 10 miliardi,  mediante  riduzione  di  pari  importo
          della  dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo
          di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  da
          versare   all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la
          relativa riassegnazione al competente  capitolo  di  spesa;
          quanto  a  lire  10  miliardi,  mediante  utilizzo  di pari
          importo delle risorse di  cui  all'art.  9,  ultimo  comma,
          della legge 13 maggio 1985, n. 198.
             8.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio".
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'intero  art. 5 del D.L. n. 10/1987, come
          sostituito dalla  legge  di  conversione  n.  119/1987,  e'
          riportato nelle note alle premesse.