Art. 2. Ai fini della concessione dei finanziamenti i soggetti di cui al precedente articolo presentano entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al Ministero dell'ambiente - Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le istanze relative ai programmi di ricerca scientifica ed applicata aventi la finalita' di cui al comma 1 dell'art. 5 della citata legge n. 119/87.
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) e' il seguente: "Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sara' proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei Comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia".