Art. 2.
  Ai  fini  della  concessione dei finanziamenti i soggetti di cui al
precedente  articolo  presentano  entro  e  non  oltre quarantacinque
giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del presente
decreto, al Ministero dell'ambiente - Commissione tecnico-scientifica
di  cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le
istanze  relative  ai  programmi  di ricerca scientifica ed applicata
aventi  la finalita' di cui al comma 1 dell'art. 5 della citata legge
n. 119/87.
 
          Nota all'art. 2:
             Il  testo  dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986
          (legge finanziaria 1986) e' il seguente:
             "Le  proposte  delle regioni, sulla base delle richieste
          degli enti interessati, corredate dall'attestato  regionale
          di  cui  all'art.  4, comma quinto, della legge 24 dicembre
          1979, n. 650, sono presentate, oltre che  al  Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica, rispettivamente,
          per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale
          di  cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n.  319, per
          la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'art.
          5  del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
          1982, n.  915; su tali proposte il Ministro per  l'ecologia
          riferisce  al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro
          presentazione, al fine di acquisire valutazioni  utili  per
          la   formazione   di  un  programma  organico  di  politica
          ambientale.  Le  proposte  delle   amministrazioni   devono
          situare  ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani
          regionali di risanamento delle acque e per  lo  smaltimento
          dei   rifiuti   e   contenere  indicatori  quantitativi  di
          convenienza ambientale  ed  economica,  secondo  i  criteri
          indicati   nella   delibera   prevista  dal  secondo  comma
          dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che  sara'
          proposta   al  CIPE  dal  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica   d'intesa   col   Ministro   per
          l'ecologia.   A   parziale   modifica  di  quanto  previsto
          dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n.  130,  ai  fini
          del  giudizio  di  proponibilita' e della indicazione delle
          priorita' i relativi progetti sono valutati  congiuntamente
          dal  Nucleo  di valutazione degli investimenti pubblici del
          Ministero del bilancio e della programmazione  economica  e
          dalla  Commissione  tecnico-scientifica  per la valutazione
          dei progetti di protezione  o  risanamento  ambientale  del
          Ministro  per  l'ecologia.  I Comitati interministeriali di
          cui  sopra  deliberano  con  composizione   integrata   dal
          Ministro del bilancio e della programmazione economica.  Il
          Presidente dei Comitati stessi trasmette  al  Ministro  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  l'elenco dei
          progetti da finanziare per il  recepimento  nella  proposta
          complessiva  da  sottoporre  al  CIPE.   A tal fine il CIPE
          delibera sui progetti medesimi con  composizione  integrata
          dal Ministro per l'ecologia".