Art. 3.
  Sono  ammissibili  le istanze di finanziamento relative ai seguenti
temi di ricerca:
   1)  processi  di depurazione delle acque di vegetazione e relative
tecnologie  finalizzate,  alla  soluzione complessiva del problema, o
anche solo a trattamenti parziali preliminari;
   2) trattamenti di riqualificazione dei reflui e di separazione dei
prodotti e frazioni di essi destinabili ad utilizzazioni produttive;
   3)  caratteristiche  delle  acque  di  vegetazione  e  dei residui
prodotti dai processi di trattamento;
   4)  metodologie  di  gestione  del trattamento e smaltimento delle
acque di vegetazione.
  Le  istanze  di  finanziamento dovranno essere relative a programmi
funzionalmente    autonomi    dal    punto   di   vista   tecnico   e
dell'utilizzazione dei risultati.
  Per ciascun progetto funzionalmente autonomo puo' essere presentata
richiesta di finanziamento per un ammontare complessivo non inferiore
a  200 milioni e non superiore a 2.000 milioni, con l'indicazione, ai
fini   della  definizione  del  piano  finanziario  per  la  completa
realizzazione   del   progetto,   delle   eventuali  altre  fonti  di
finanziamento rese disponibili.
  Ciascuna istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
del  soggetto  proponente  e  trasmessa  in  triplice  copia, a mezzo
raccomandata  con  l'avviso  di ricevimento, del termine previsto dal
presente  decreto,  oppure  presentata  direttamente  entro lo stesso
termine,    presso   il   Ministero   dell'ambiente   -   Commissione
tecnico-scientifica  -  Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma. In ambedue i
casi ciascuna istanza deve essere contenuta in unico plico.
  Per  la  presentazione  delle  istanze  fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale di spedizione, oppure, per le istanze presentate
direttamente,  il  numero  di protocollo della citata commissione del
Ministero dell'ambiente.