Art. 3. Sono ammissibili le istanze di finanziamento relative ai seguenti temi di ricerca: 1) processi di depurazione delle acque di vegetazione e relative tecnologie finalizzate, alla soluzione complessiva del problema, o anche solo a trattamenti parziali preliminari; 2) trattamenti di riqualificazione dei reflui e di separazione dei prodotti e frazioni di essi destinabili ad utilizzazioni produttive; 3) caratteristiche delle acque di vegetazione e dei residui prodotti dai processi di trattamento; 4) metodologie di gestione del trattamento e smaltimento delle acque di vegetazione. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative a programmi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e dell'utilizzazione dei risultati. Per ciascun progetto funzionalmente autonomo puo' essere presentata richiesta di finanziamento per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni e non superiore a 2.000 milioni, con l'indicazione, ai fini della definizione del piano finanziario per la completa realizzazione del progetto, delle eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili. Ciascuna istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e trasmessa in triplice copia, a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento, del termine previsto dal presente decreto, oppure presentata direttamente entro lo stesso termine, presso il Ministero dell'ambiente - Commissione tecnico-scientifica - Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma. In ambedue i casi ciascuna istanza deve essere contenuta in unico plico. Per la presentazione delle istanze fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di spedizione, oppure, per le istanze presentate direttamente, il numero di protocollo della citata commissione del Ministero dell'ambiente.