Art. 4.
  Non saranno ritenute ammissibili le istanze che:
    a)  contengano richieste di finanziamento relative ad indagini ed
interventi gia' realizzati o comunque gia' affidati in esecuzione;
    b)  si  riferiscano  ad  interventi  gia' dotati di una specifica
totale copertura finanziaria su altre fonti.
  Le  istanze di finanziamento dovranno essere relative ad interventi
di  cui  sia  dimostrata  la realizzabilita' entro un periodo di nove
mesi dalla concessione del finanziamento.