Art. 4. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che: a) contengano richieste di finanziamento relative ad indagini ed interventi gia' realizzati o comunque gia' affidati in esecuzione; b) si riferiscano ad interventi gia' dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad interventi di cui sia dimostrata la realizzabilita' entro un periodo di nove mesi dalla concessione del finanziamento.