Art. 5. Per ciascuna istanza di finanziamento deve essere puntualmente compilata l'annessa scheda progetto in conformita' con le indicazioni contenute nella nota informativa allegata alla scheda medesima. Gli interventi, cosi' come prospettati nelle relative schede progetto e nei documenti allegati, formano oggetto di istruttoria tecnica economica presso il Ministero dell'ambiente e saranno valutati dalla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente; questa ultima e' integrata con due rappresentanti del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. La valutazione sara' svolta sulla base dell'analisi e delle valutazioni tecnico-scientifiche ed economiche in relazione al contributo alla soluzione dei problemi attinenti i temi di cui all'art. 3. Nell'ambito di ciascun programma di ricerca saranno, in particolare, evidenziati i contributi attesi in merito: a) allo sviluppo di metodologie per la ottimizzazione del funzionamento di impianti esistenti e di sistemi di trattamento delle acque di vegetazione; b) alla utilizzazione di strutture esistenti nella prospettiva di utilizzo per il trattamento delle acque di vegetazione; c) allo sviluppo di nuovi processi ed impianti; d) all'approfondimento della natura e composizione delle acque di vegetazione; e) alla verifica delle possibili forme di recupero, di smaltimento e di riciclaggio delle acque di vegetazione e dei derivati dai processi, stima dei costi e dei ricavi connessi. Ove si accerti in fase istruttoria che i costi e/o i benefici indicati siano sovra o sottostimati, ove occorra, sentiti i soggetti interessati, si procedera' con conseguente eventuale rettifica del finanziamento rispetto all'ammontare richiesto.