Art. 5.
  Per  ciascuna  istanza  di  finanziamento  deve essere puntualmente
compilata l'annessa scheda progetto in conformita' con le indicazioni
contenute nella nota informativa allegata alla scheda medesima.
  Gli  interventi,  cosi'  come  prospettati  nelle  relative  schede
progetto  e  nei  documenti  allegati, formano oggetto di istruttoria
tecnica   economica  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  saranno
valutati   dalla   commissione   tecnico-scientifica   del  Ministero
dell'ambiente;  questa ultima e' integrata con due rappresentanti del
Ministro   per   il   coordinamento   della   ricerca  scientifica  e
tecnologica.
  La  valutazione  sara'  svolta  sulla  base  dell'analisi  e  delle
valutazioni   tecnico-scientifiche  ed  economiche  in  relazione  al
contributo  alla  soluzione  dei  problemi  attinenti  i  temi di cui
all'art. 3.
  Nell'ambito   di   ciascun   programma   di   ricerca  saranno,  in
particolare, evidenziati i contributi attesi in merito:
    a)  allo  sviluppo  di  metodologie  per  la  ottimizzazione  del
funzionamento di impianti esistenti e di sistemi di trattamento delle
acque di vegetazione;
    b) alla utilizzazione di strutture esistenti nella prospettiva di
utilizzo per il trattamento delle acque di vegetazione;
    c) allo sviluppo di nuovi processi ed impianti;
    d) all'approfondimento della natura e composizione delle acque di
vegetazione;
    e)   alla   verifica   delle  possibili  forme  di  recupero,  di
smaltimento  e  di  riciclaggio  delle  acque  di  vegetazione  e dei
derivati dai processi, stima dei costi e dei ricavi connessi.
  Ove  si  accerti  in  fase  istruttoria  che i costi e/o i benefici
indicati  siano sovra o sottostimati, ove occorra, sentiti i soggetti
interessati,  si  procedera'  con conseguente eventuale rettifica del
finanziamento rispetto all'ammontare richiesto.