Art. 6. Il soggetto proponente puo' affidare a terzi parte delle attivita' del programma di ricerca, fermo restando a suo carico la completa ed esclusiva responsabilita' della corretta esecuzione del predetto programma. Tutti i risultati, brevettabili o non, ottenuti con le attivita' di ricerca entrano a far parte della proprieta' dello Stato, a nome della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, all'atto del raggiungimento dei rispettivi obiettivi e dell'erogazione dei corrispettivi pattuiti. Il soggetto proponente, al raggiungimento di risultati brevettabili, deve provvedere immediatamente a depositare domanda di brevettazione a nome e per conto dello Stato e deve poi curarne le eventuali estensioni. Dovra' poi assicurare le azioni necessarie per il mantenimento in vigore e per la difesa dei brevetti ottenuti. A conclusione del programma di ricerca, il soggetto proponente deve far pervenire in duplice copia al Ministero dell'ambiente Commissione tecnico-scientifica, una dettagliata relazione finale completa delle attivita' svolte e dei risultati conseguiti a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.