Art. 6.
  Il  soggetto proponente puo' affidare a terzi parte delle attivita'
del  programma di ricerca, fermo restando a suo carico la completa ed
esclusiva  responsabilita'  della  corretta  esecuzione  del predetto
programma.
  Tutti i risultati, brevettabili o non, ottenuti con le attivita' di
ricerca  entrano  a  far  parte  della proprieta' dello Stato, a nome
della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro
per  il  coordinamento  delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica,  all'atto  del raggiungimento dei rispettivi obiettivi e
dell'erogazione  dei  corrispettivi pattuiti. Il soggetto proponente,
al   raggiungimento   di   risultati  brevettabili,  deve  provvedere
immediatamente  a  depositare  domanda  di brevettazione a nome e per
conto  dello Stato e deve poi curarne le eventuali estensioni. Dovra'
poi  assicurare  le azioni necessarie per il mantenimento in vigore e
per la difesa dei brevetti ottenuti.
  A conclusione del programma di ricerca, il soggetto proponente deve
far pervenire in duplice copia al Ministero dell'ambiente Commissione
tecnico-scientifica,  una dettagliata relazione finale completa delle
attivita'  svolte  e  dei risultati conseguiti a certificazione della
regolare esecuzione dei lavori.