Art. 7. I Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle risultanze della valutazione compiuta sulle proposte presentate, determinano con proprio decreto la lista dei progetti ammessi al finanziamento con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi nonche' le procedure per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari dei progetti ammessi al finanziamento. La commissione tecnico-scientifica, cosi' come integrata al precedente art. 5, provvedera' alla verifica circa il corretto svolgimento dei lavori e la loro regolare esecuzione. Durante lo svolgimento di tale attivita' di verifica e di controllo si potra' valutare l'opportunita' di apportare variazioni al programma di ricerca in relazione sia alla valutazione dei risultati parziali resi disponibili sia al finanziamento di altri programmi attuati od in corso di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 8 settembre 1988 Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
NOTA ILLUSTRATIVA Si forniscono le note esplicative relative solo ad alcuni dei punti della scheda. Parte prima: INFORMAZIONI. 1.1 Indicare il titolo del programma proposto in maniera concisa, chiara ed univoca. 1.2 Il soggetto "proponente" e' quello che presenta formalmente l'istanza di finanziamento. 1.4 Indicare il costo complessivo del programma in migliaia di lire. 1.6 Indicare le componenti principali (studi, sperimentazioni, analisi di fattibilita', progettazioni di massima, progettazione esecutiva, realizzazione di opere, prestazione di servizi, ecc.). 1.7 Indicare il soggetto che provvedera' di fatto alla realizzazione del programma se diverso da quelli citati alle sezioni 1.2 e 1.3. Ove si tratti dell'ente citato in precedenza, utilizzare l'espressione "come alle sezioni 1.2 e 1.3". 1.8 Indicare le principali attivita' previste e le ipotesi riguardanti i vari livelli di responsabilita' e di coordinamento. Parte seconda: IDENTIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DELL'INTERVENTO. E' necessario che vengano forniti dettagliati elementi che consentano di valutare l'idoneita' degli esecutori sia per la realizzazione delle attivita' svolte in proprio che di quelle affidate a terzi. 2.1 Devono essere indicati tutti i soggetti coinvolti per la realizzazione del programma. Nel caso di consorzi o societa' di cui all'art. 1 del presente decreto le informazioni richieste devono essere fornite, rispettivamente sia per i consorzi o societa' proponenti che per i singoli consorziati o soci dei quali e' pervenuta la partecipazione. Parte terza: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO. 3.1 Vanno qui descritti gli aspetti piu' qualificanti dell'intervento proposto, indicando tra l'altro se le attivita' consistono: a) nello sviluppo, mediante ricerche su impianti e sistemi di trattamento esistenti selezionati con il criterio della rappresentativita', di metodologie per la verifica dell'efficacia del funzionamento di detti impianti e sistemi di trattamento, nonche' nell'individuazione di modalita' e tempi sufficienti ad eccertare l'efficienza, le caratteristiche operative, gli oneri di gestione delle tecnologie e dei sistemi impiegati, ivi comprese le modalita' di conduzione piu' idonee e la loro affidabilita'; b) nella verifica delle possibilita' d'impiego di impianti di depurazione di reflui urbani, industriali o misti tal quali od opportunamente adeguati, per il trattamento delle acque di vegetazione, anche previo accumulo e laminazione della portata massima delle medesime durante il corso dell'anno; c) nella messa a punto di nuovi processi e tecnologie di trattamento su scala di laboratorio nonche' nella ottimizzazione di quelli esistenti oppure nel trasferimento di schemi di processo su scala di impianto pilota e dimostrativi; d) in specifiche indagini sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di vegetazione tal quali o dei concentrati derivanti da processi di trattamento al fine di verificare le possibilita' e le eventuali modalita' di recupero di costituenti di maggior pregio da utilizzare, ad esempio, per: la produzione di mangimi o ammendamenti; il recupero dell'olio residuo o di altri prodotti; il riciclaggio in altri processi produttivi; il recupero energetico. 3.2 Occorre qui procedere alla descrizione e quantificazione dei principali elementi che concorrano ad evidenziare gli aspetti piu' significativi del programma. 3.3 Indicare, in collegamento con le motivazioni i principali obiettivi dell'intervento. 3.4 Il programma di sviluppo delle attivita' deve individuare con esattezza gli obiettivi intermedi e finali ed i relativi risultati attesi. 3.5 Riordinare le informazioni contenute nelle sezioni da 3.1 a 3.4 definendo puntualmente i vari momenti o fasi dell'intervento sia nella fase iniziale che in quella di gestione. Dovranno poi essere puntualmente identificati i vari momenti organizzativi, le responsabilita', il coordinamento. 3.6 Esplicitare le modalita' secondo le quali ritiene di presentare i risultati attesi. Parte quarta: COSTI DELL'INTERVENTO PROPOSTO - PIANO FINANZIARIO PIANO DI LAVORO. 4.1 Indicare caratteristiche tecniche e funzionali del programma proposto sulla base degli schemi funzionali e delle tipologie delle sue parti piu' significative cosi' come desumibili dai principali elaborati progettuali che vengono allegati alla scheda tipo. Questi dovranno contenere tutte le informazioni grafiche di sostegno della parte descrittiva. 4.2 La descrizione e la quantificazione dei costi del programma deve seguire la classificazione di cui alle tavole 1, 2, 3 e 4. 4.3 Descrizione e quantificazione dettagliata dei vari costi di esercizio. 4.4 Elencare i lavori e/o le attivita' del programma, sia nella fase iniziale che in quella di esercizio, secondo la loro successione temporale. 4.5 L'esposizione del piano delle spese e delle fonti di finanziamento dovra' contenere precise indicazioni sulla natura e sulla durata delle risorse finanziarie da utilizzare sia per gli investimenti sia per l'eventuale gestione di impianti ed apparecchiature prevista dal programma di ricerca. Parte quinta: EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI. In questa sezione potranno essere proposti tutti gli ulteriori elementi ritenuti utili dal proponente ad illustrare la propria iniziativa.