(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 10)
Art. 10.
Inammissibilita' dell'azione civile
1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non
e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il
risarcimento del danno cagionato dal reato.
2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio
civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal
reato.
3. Non puo' essere riconosciuta la sentenza penale straniera per
conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.