(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 10)
                               Art. 10. 
                 Inammissibilita' dell'azione civile 
  1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non
e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le  restituzioni  e  il
risarcimento del danno cagionato dal reato. 
  2. La sentenza penale non ha efficacia di  giudicato  nel  giudizio
civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato  dal
reato. 
  3. Non puo' essere riconosciuta la sentenza  penale  straniera  per
conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.