(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 17)
Art. 17.
Fermo di minorenne indiziato di delitto
1. E' in ogni caso consentito il fermo del minorenne indiziato di
un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni.