(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 18)
                              Art. 18. 
Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo di  un
                              minorenne 
  1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno
eseguito l'arresto o il fermo di  un  minorenne  ne  danno  immediata
notizia  col  mezzo  piu'  rapido  al  pubblico   ministero   nonche'
all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario  e
informano tempestivamente  i  servizi  minorili  dell'amministrazione
della giustizia. 
  2. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2
del codice di procedura penale, chi ha  proceduto  all'arresto  o  al
fermo conduce il  minorenne  davanti  al  pubblico  ministero  ovvero
presso la comunita' pubblica o autorizzata da questi indicata. 
  3. Il pubblico ministero puo' disporre  che  il  minorenne  rimanga
presso la sua abitazione familiare.