Art. 29. Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova 1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalita', ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.