Art. 30. Sanzioni sostitutive 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, puo' sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della liberta' controllata, tenuto conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonche' delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. 2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.