Art. 32. Provvedimenti 1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o nei casi previsti dagli articoli 27 e 28. 2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale. 3. Contro la sentenza il pubblico ministero e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione al tribunale per i minorenni con atto depositato in cancelleria entro tre giorni dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'estratto di essa, quando l'imputato non e' comparso. 4. In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.