Art. 33. Udienza dibattimentale 1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni e' tenuta a porte chiuse. 2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici puo' chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunita' di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non puo' essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o piu' coimputati non vi consente. 3. L'esame dell'imputato e' condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato. 4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.