Art. 38. Procedimento davanti al tribunale per i minorenni 1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosita' nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento puo' modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. 2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.