(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 41)
                               Art. 41. 
                    Impugnazione dei provvedimenti 
            del magistrato di sorveglianza per i minorenni 
  1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per
i minorenni in  materia  di  misure  di  sicurezza  possono  proporre
appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato,  l'esercente
la potesta' dei genitori, il difensore e il pubblico ministero. 
  2. Si osservano le disposizioni  generali  sulle  impugnazioni,  ma
l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che  il  tribunale  per  i
minorenni disponga altrimenti. 
               Visto, il Ministro di grazia e giustizia 
                               VASSALLI