Art. 2.

  1.  I  comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio
1977,  n.  38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono
integrati  con  il  segretario  generale del Ministero della difesa -
direttore  nazionale  degli armamenti - o con un ufficiale generale o
ammiraglio  da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonche' con
i  direttori  generali  del  Ministero della difesa di volta in volta
interessati per materia.
 
          Note all'art. 2:
             -   La  legge  n.  57/1975  concerne  la  costruzione  e
          l'ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.
             -  La  legge  n.  38/1977  concerne l'ammodernamento dei
          mezzi dell'Aeronautica militare.
             -   La  legge  n.  372/1977  reca  ammodernamento  degli
          armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi
          dell'Esercito.
             -  La legge n. 497/1978 reca autorizzazione di spesa per
          la costruzione di alloggi  di  servizio  per  il  personale
          militare e disciplina delle relative concessioni.