Art. 2. 1. I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con il segretario generale del Ministero della difesa - direttore nazionale degli armamenti - o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonche' con i direttori generali del Ministero della difesa di volta in volta interessati per materia.
Note all'art. 2: - La legge n. 57/1975 concerne la costruzione e l'ammodernamento di mezzi navali della Marina militare. - La legge n. 38/1977 concerne l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare. - La legge n. 372/1977 reca ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito. - La legge n. 497/1978 reca autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni.