Art. 3. 1. Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si applicano anche ai comandanti delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree di cui alla legge 20 febbraio 1981, n. 30, nonche' agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze armate preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa. 2. I limiti di somma in base ai quali i funzionari della Amministrazione della difesa sono abilitati ad agire possono essere annualmente aggiornati con decreto del Ministro del tesoro tenuto conto dei dati elaborati dall'ISTAT sull'andamento dell'inflazione.
Note all'art. 3: - Le norme di cui all'art. 13 della legge n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo) sono le seguenti: "Art. 13 (Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici). - I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle piu' ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le attribuzioni previste dal presente decreto per i dirigenti di pari qualifica preposti agli uffici centrali. Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di uffici periferici aventi la stessa competenza per materia ed eguale circoscrizione territoriale possano essere preposti dirigenti con qualifica diversa, i capi degli uffici medesimi che rivestano qualifica inferiore esercitano, salvo contrarie disposizioni di legge o regolamenti, le attribuzioni del rispettivo ufficio nei limiti previsti dal presente decreto per il dirigente con qualifica superiore". - La legge n. 30/1981 reca istituzioni di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.