Art. 3.
 
  1.  Le  norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno  1972,  n.  748,  si  applicano  anche  ai
comandanti  delle  regioni  militari  territoriali,  dei dipartimenti
marittimi e delle regioni aeree di cui alla legge 20  febbraio  1981,
n.  30,  nonche' agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze
armate  preposti  ad  organismi  militari  provvisti   di   autonomia
amministrativa.
 
  2.  I  limiti  di  somma  in  base  ai  quali  i  funzionari  della
Amministrazione della difesa sono abilitati ad agire  possono  essere
annualmente  aggiornati  con  decreto  del Ministro del tesoro tenuto
conto dei dati elaborati dall'ISTAT sull'andamento dell'inflazione.
 
          Note all'art. 3:
             -  Le  norme  di cui all'art. 13 della legge n. 748/1972
          (Disciplina    delle    funzioni     dirigenziali     nelle
          Amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo)
          sono le seguenti:
             "Art.   13   (Attribuzioni   particolari  dei  dirigenti
          periferici). - I dirigenti preposti agli uffici  periferici
          o  alle  piu'  ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli
          articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza
          dei  rispettivi  uffici  e  ripartizioni,  le  attribuzioni
          previste dal presente  decreto  per  i  dirigenti  di  pari
          qualifica preposti agli uffici centrali.
             Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione
          di  uffici  periferici  aventi  la  stessa  competenza  per
          materia   ed  eguale  circoscrizione  territoriale  possano
          essere preposti dirigenti con  qualifica  diversa,  i  capi
          degli  uffici  medesimi  che  rivestano qualifica inferiore
          esercitano,  salvo  contrarie  disposizioni  di   legge   o
          regolamenti,  le  attribuzioni  del  rispettivo ufficio nei
          limiti previsti dal presente decreto per il  dirigente  con
          qualifica superiore".
             -  La  legge n. 30/1981 reca istituzioni di direzioni di
          amministrazione    dell'Esercito,    della     Marina     e
          dell'Aeronautica.