Art. 2. Per ciascun tipo di prodotto il fabbricante deve dichiarare tutte le fasi e i tempi di lavorazione, comprendendo anche i periodi di giacenza nei magazzini di conservazione. Per gli stessi prodotti l'UTIF determina, sottoponendo a controllo l'intero ciclo di produzione, ivi compresa la custodia di almeno tre partite, il calo percentuale medio effettivo, riferito allo spirito impiegato, che viene assunto come calo percentuale medio abbuo nabile fino ai limiti di cui al predetto art. 8, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Nel caso di impianti gia' attivi in regime di vigilanza finanziaria permanente, la determinazione del calo percentuale medio effettivo viene eseguita sulla base di almeno tre lavorazioni effettuate per il medesimo ciclo nel corso degli ultimi dodici mesi. Gli esperimenti debbono essere ripetuti nel caso che cambino le condizioni di lavorazione o di giacenza ed ogni qualvolta l'UTIF ne ravvisi la necessita'.
Nota all'articolo 2: Il testo del comma 28 dell'art. 8 della legge n. 67/1988 e' riportato nelle note alle premesse.