Art. 2. 
  Per ciascun tipo di prodotto il fabbricante deve  dichiarare  tutte
le fasi e i tempi di lavorazione, comprendendo  anche  i  periodi  di
giacenza nei magazzini di conservazione. 
  Per gli stessi prodotti l'UTIF determina, sottoponendo a  controllo
l'intero ciclo di produzione, ivi compresa la custodia di almeno  tre
partite, il calo percentuale medio effettivo, riferito  allo  spirito
impiegato, che viene assunto come calo percentuale medio abbuo nabile
fino ai limiti di cui al predetto art. 8, comma 28,  della  legge  11
marzo 1988, n. 67. 
  Nel caso di impianti gia' attivi in regime di vigilanza finanziaria
permanente, la determinazione del calo  percentuale  medio  effettivo
viene eseguita sulla base di almeno tre lavorazioni effettuate per il
medesimo ciclo nel corso degli ultimi dodici mesi. 
  Gli esperimenti debbono essere ripetuti nel  caso  che  cambino  le
condizioni di lavorazione o di giacenza ed ogni qualvolta  l'UTIF  ne
ravvisi la necessita'. 
 
          Nota all'articolo 2:
             Il testo del comma 28 dell'art. 8 della legge n. 67/1988
          e' riportato nelle note alle premesse.