Art. 3. 
  In sede di inventario, da effettuarsi almeno  una  volta  all'anno,
viene determinato per ciascun tipo di  prodotto  il  calo  effettivo,
come  differenza  fra  la  giacenza   contabile,   risultante   dalle
scritturazioni del fabbricante, e quella effettiva. 
  La giacenza contabile si ottiene sottraendo al carico,  dato  dalla
somma dell'alcool contenuto nelle giacenze iniziali di semilavorato e
prodotto finito con l'alcool passato in lavorazione nel  periodo  cui
si  riferisce  l'inventario,  lo   scarico   costituito   dall'alcool
contenuto nelle partite di prodotto finito estratto dalla fabbrica. 
  La  giacenza  effettiva  e'  data  dallo   spirito   presente   nei
semilavorati e nelle partite di prodotto finito esistenti in fabbrica
al momento dell'inventario. Nel  caso  in  cui  i  suddetti  prodotti
alcolici siano contenuti in recipienti tarati, la loro determinazione
sara' effettuata mediante misurazione di volume, temperatura e  grado
alcolico;  nel  caso  in  cui  siano  contenuti  in   bottiglie,   la
determinazione avverra' in base al volume e alla gradazione  indicata
sull'etichetta. 
  Nel caso di applicazione della procedura  prevista  dal  precedente
art. 1, terzo e quarto comma, deve essere fatto  anche  il  raffronto
fra la giacenza contabile di spirito tal quale riportata nel registro
di carico e scarico tenuto dal fabbricante e quella effettiva. 
  Quando il calo effettivo e' inferiore o e' uguale  al  calo  totale
ammissibile, viene concesso l'abbuono e l'eventuale differenza verra'
sommata al calo totale ammissibile dell'inventario successivo. 
  Quando il calo effettivo e' superiore a quello  ammissibile,  sulla
differenza deve essere corrisposta l'imposta. 
  In sede di prima applicazione della procedura prevista dal presente
decreto in impianti gia' attivi in regime  di  vigilanza  finanziaria
permanente, deve essere effettuato un inventario  iniziale  anche  al
fine di determinare le rimanenze da riportare sul registro tenuto dal
fabbricante.