Art. 3. In sede di inventario, da effettuarsi almeno una volta all'anno, viene determinato per ciascun tipo di prodotto il calo effettivo, come differenza fra la giacenza contabile, risultante dalle scritturazioni del fabbricante, e quella effettiva. La giacenza contabile si ottiene sottraendo al carico, dato dalla somma dell'alcool contenuto nelle giacenze iniziali di semilavorato e prodotto finito con l'alcool passato in lavorazione nel periodo cui si riferisce l'inventario, lo scarico costituito dall'alcool contenuto nelle partite di prodotto finito estratto dalla fabbrica. La giacenza effettiva e' data dallo spirito presente nei semilavorati e nelle partite di prodotto finito esistenti in fabbrica al momento dell'inventario. Nel caso in cui i suddetti prodotti alcolici siano contenuti in recipienti tarati, la loro determinazione sara' effettuata mediante misurazione di volume, temperatura e grado alcolico; nel caso in cui siano contenuti in bottiglie, la determinazione avverra' in base al volume e alla gradazione indicata sull'etichetta. Nel caso di applicazione della procedura prevista dal precedente art. 1, terzo e quarto comma, deve essere fatto anche il raffronto fra la giacenza contabile di spirito tal quale riportata nel registro di carico e scarico tenuto dal fabbricante e quella effettiva. Quando il calo effettivo e' inferiore o e' uguale al calo totale ammissibile, viene concesso l'abbuono e l'eventuale differenza verra' sommata al calo totale ammissibile dell'inventario successivo. Quando il calo effettivo e' superiore a quello ammissibile, sulla differenza deve essere corrisposta l'imposta. In sede di prima applicazione della procedura prevista dal presente decreto in impianti gia' attivi in regime di vigilanza finanziaria permanente, deve essere effettuato un inventario iniziale anche al fine di determinare le rimanenze da riportare sul registro tenuto dal fabbricante.