Art. 4. 
  Nel caso di utilizzazione, nella produzione  di  bevande  alcoliche
per il consumo interno, di alcoli gravati da differenti  aliquote  di
imposta, potra' essere adottata,  a  richiesta  del  fabbricante,  la
procedura prevista nei precedenti articoli alle seguenti  condizioni:
a) lo spirito contenuto nei prodotti finiti estratti per l'immissione
in  consumo  dovra'  essere  riferito  prima  alle  partite  soggette
all'aliquota di imposta piu'  elevata  introdotte  nella  fabbrica  e
passate alla lavorazione e  poi  a  quelle  ad  aliquota  di  imposta
minore. 
  Qualora durante le operazioni per le quali si applica  quest'ultima
aliquota, dovesse verificarsi l'introduzione di partite di spirito ad
imposta maggiore,  l'imputazione  ad  aliquota  ad  imposta  maggiore
verra' effettuata dal secondo giorno successivo all'inizio  di  detta
introduzione; 
    b) in sede di inventario i cali  abbuonabili  saranno  attribuiti
alle partite a minore aliquota e gli eventuali cali da assoggettare a
pagamento di imposta in via  prioritaria  alle  partite  ad  aliquota
maggiore,  se  non  ancora  esaurite  contabilmente,  fino  al   loro
azzeramento e successivamente a quelle ad aliquota minore. 
  Resta fermo che nella determinazione del  calo  totale  abbuonabile
occorrera' tener conto di tutte le partite  di  alcole  passate  alla
lavorazione, a qualsiasi aliquota di imposta siano soggette. 
  Nel  caso  di  adozione  della  procedura  prevista  dal   presente
articolo, e' consentito  lo  stoccaggio  promiscuo  nei  serbatoi  di
lavorazione degli spiriti tal quali soggetti a  diversa  aliquota  di
imposta. Analoga promiscuita' di stoccaggio  puo'  essere  consentita
nei magazzini fiduciari annessi alla  fabbrica  purche'  gli  spiriti
siano passati in lavorazione con le modalita' di  cui  al  precedente
art. 1, ultimi due commi.