Art. 4. Nel caso di utilizzazione, nella produzione di bevande alcoliche per il consumo interno, di alcoli gravati da differenti aliquote di imposta, potra' essere adottata, a richiesta del fabbricante, la procedura prevista nei precedenti articoli alle seguenti condizioni: a) lo spirito contenuto nei prodotti finiti estratti per l'immissione in consumo dovra' essere riferito prima alle partite soggette all'aliquota di imposta piu' elevata introdotte nella fabbrica e passate alla lavorazione e poi a quelle ad aliquota di imposta minore. Qualora durante le operazioni per le quali si applica quest'ultima aliquota, dovesse verificarsi l'introduzione di partite di spirito ad imposta maggiore, l'imputazione ad aliquota ad imposta maggiore verra' effettuata dal secondo giorno successivo all'inizio di detta introduzione; b) in sede di inventario i cali abbuonabili saranno attribuiti alle partite a minore aliquota e gli eventuali cali da assoggettare a pagamento di imposta in via prioritaria alle partite ad aliquota maggiore, se non ancora esaurite contabilmente, fino al loro azzeramento e successivamente a quelle ad aliquota minore. Resta fermo che nella determinazione del calo totale abbuonabile occorrera' tener conto di tutte le partite di alcole passate alla lavorazione, a qualsiasi aliquota di imposta siano soggette. Nel caso di adozione della procedura prevista dal presente articolo, e' consentito lo stoccaggio promiscuo nei serbatoi di lavorazione degli spiriti tal quali soggetti a diversa aliquota di imposta. Analoga promiscuita' di stoccaggio puo' essere consentita nei magazzini fiduciari annessi alla fabbrica purche' gli spiriti siano passati in lavorazione con le modalita' di cui al precedente art. 1, ultimi due commi.