Art. 5. La procedura di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 puo' essere attuata, sempre sotto condizione dell'unicita' dell'aliquota di imposta, anche nelle fabbriche di bevande alcoliche che preparano prodotti per l'esportazione con utilizzo di alcoli nazionali, nazionalizzati o esteri in temporanea importazione, purche' il produttore accetti, per le lavorazioni di alcoli nazionali e nazionalizzati, il calo percentuale medio ammissibile risultante dagli esperimenti di cui al precedente art. 2 che non puo', in ogni caso, superare i limiti massimi ammessi per legge. Nel caso di utilizzazione, nella produzione di bevande alcoliche per l'esportazione, di alcoli gravati da differenti aliquote d'imposta, l'impiego e' consentito alle seguenti condizioni: a) lo spirito contenuto nei prodotti finiti di volta in volta estratti per l'esportazione dovra' essere riferito prima alle partite soggette alle aliquote di imposta meno elevate e poi alle altre introdotte nell'opificio e passate alla lavorazione, fino al loro completo esaurimento contabile. b) in sede di inventario i cali abbuonabili saranno attribuiti alle partite a minore aliquota, fino al loro azzeramento contabile mentre la parte eccedente nonche' gli eventuali cali da assoggettare a pagamento di imposta saranno attribuiti alle partite ad aliquota maggiore. La procedura del precedente comma non si applica per i fabbricanti che impiegano alcole di prima categoria esclusivamente per l'esportazione sempreche' l'alcole venga stoccato e contabilizzato separatamente. Resta fermo che nella determinazione del calo totale abbuonabile si terra' conto di tutte le partite di alcole passate alla lavorazione, a qualsiasi aliquota di imposta siano soggette. Nel caso di adozione della procedura prevista dal secondo comma del presente articolo e' consentito lo stoccaggio promiscuo nei serbatoi di lavorazione degli spiriti tal quali soggetti a diversa aliquota di imposta. Analoga promiscuita' di stoccaggio puo' essere consentita nei magazzini fiduciari annessi alla fabbrica, purche' gli spiriti siano passati alla lavorazione con le modalita' di cui agli ultimi due commi dell'art. 1. Per le lavorazioni in temporanea importazione, il fabbricante deve tenere contabilita' separata su un apposito registro preventivamente vidimato dal quale deve risultare il quantitativo di alcole importato in temporanea, con indicazione degli estremi della relativa bolletta, il prodotto ottenuto ed i cali di lavorazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia di temporanea importazione.