Art. 5. 
  La procedura di cui ai precedenti articoli 1, 2  e  3  puo'  essere
attuata,  sempre  sotto  condizione  dell'unicita'  dell'aliquota  di
imposta, anche nelle fabbriche di  bevande  alcoliche  che  preparano
prodotti  per  l'esportazione  con  utilizzo  di  alcoli   nazionali,
nazionalizzati  o  esteri  in  temporanea  importazione,  purche'  il
produttore  accetti,  per  le  lavorazioni  di  alcoli  nazionali   e
nazionalizzati, il  calo  percentuale  medio  ammissibile  risultante
dagli esperimenti di cui al precedente art. 2 che non puo',  in  ogni
caso, superare i limiti massimi ammessi per legge. 
  Nel caso di utilizzazione, nella produzione  di  bevande  alcoliche
per  l'esportazione,  di  alcoli  gravati  da   differenti   aliquote
d'imposta, l'impiego e' consentito alle seguenti condizioni: 
    a) lo spirito contenuto nei prodotti finiti  di  volta  in  volta
estratti per l'esportazione dovra' essere riferito prima alle partite
soggette alle aliquote di imposta  meno  elevate  e  poi  alle  altre
introdotte nell'opificio e passate alla  lavorazione,  fino  al  loro
completo esaurimento contabile. 
    b) in sede di inventario i cali  abbuonabili  saranno  attribuiti
alle partite a minore aliquota, fino al  loro  azzeramento  contabile
mentre la parte eccedente nonche' gli eventuali cali da  assoggettare
a pagamento di imposta saranno attribuiti alle  partite  ad  aliquota
maggiore. 
  La procedura del precedente comma non si applica per i  fabbricanti
che  impiegano  alcole  di   prima   categoria   esclusivamente   per
l'esportazione sempreche' l'alcole venga  stoccato  e  contabilizzato
separatamente. 
  Resta fermo che nella determinazione del calo totale abbuonabile si
terra' conto di tutte le partite di alcole passate alla  lavorazione,
a qualsiasi aliquota di imposta siano soggette. 
  Nel caso di adozione della procedura prevista dal secondo comma del
presente articolo e' consentito lo stoccaggio promiscuo nei  serbatoi
di lavorazione degli spiriti tal quali soggetti a diversa aliquota di
imposta. Analoga promiscuita' di stoccaggio  puo'  essere  consentita
nei magazzini fiduciari annessi alla fabbrica,  purche'  gli  spiriti
siano passati alla lavorazione con le modalita' di  cui  agli  ultimi
due commi dell'art. 1. 
  Per le lavorazioni in temporanea importazione, il fabbricante  deve
tenere contabilita' separata su un apposito registro  preventivamente
vidimato dal quale deve risultare il quantitativo di alcole importato
in temporanea, con indicazione degli estremi della relativa bolletta,
il prodotto ottenuto ed i cali di lavorazione con l'osservanza  delle
norme vigenti in materia di temporanea importazione.